Cassazione Penale, Sentenza n. 24043/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.: si deduce la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato. Il decreto era stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. il 19 gennaio 2022 mentre l'udienza d'appello era fissata per il 1 febbraio 2022, quindi a distanza di 12 giorni anziché dei 20 giorni richiesti dall'art. 601, comma 3. L'eccezione di tardività è stata proposta dal difensore con conclusioni scritte depositate telematicamente il 21 gennaio 2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: è stata riscontrata la violazione del termine dilatorio di 20 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, per la comparizione dell'imputato in appello, atteso che la notifica effettuata il 19 gennaio 2022 non rispettava il termine. La Corte ha inoltre ritenuto tempestiva la deduzione dell'eccezione mediante conclusioni scritte, in considerazione della disciplina emergenziale che ha consentito la trattazione in udienza camerale non partecipata. La sentenza impugnata è stata annullata. Tuttavia l'annullamento è stato disposto senza rinvio perché il reato (oltraggio a pubblico ufficiale del 7 ottobre 2014) si era estinto per prescrizione il 7 aprile 2022, senza periodi di sospensione che ne avrebbero impedito l'estinzione.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine dilatorio di 20 giorni per la comparizione dell'imputato in appello; la sua violazione integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato.
art. 161 cod. proc. pen.
Consente la notifica presso la casella PEC del difensore; tuttavia la notifica ai sensi di questo articolo deve comunque rispettare i termini procedurali previsti (es. i 20 giorni dell'art. 601) per non determinare nullità.
art. 180 cod. proc. pen.
Definisce il termine entro il quale devono essere rilevate o dedotte le nullità; la violazione del termine a comparire deve essere dedotta nei termini previsti dall'art. 180, ossia prima della deliberazione della sentenza d'appello.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. legge n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020
Ha introdotto/disciplinato la trattazione scritta o camerale non partecipata in alcune fasi processuali durante l'emergenza epidemiologica; la Corte ha ritenuto che, in tale contesto, l'eccezione di tardività possa essere efficacemente dedotta con conclusioni scritte.
d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1
art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021
Rinvio normativo collegato alla proroga delle disposizioni emergenziali; rilevante per la permanenza della disciplina sulla trattazione scritta al momento del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La notificazione tardiva del decreto di citazione in appello che non rispetta il termine dilatorio di 20 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, integra una nullità rilevabile e può comportare l'annullamento della sentenza d'appello.
- In regime emergenziale (discipline che ammettono la trattazione scritta o udienze camerali non partecipate) l'eccezione di tardività della notifica può essere proposta mediante conclusioni scritte depositate telematicamente, purché tempestive rispetto ai termini processuali.
- La nullità relativa all'intervento dell'imputato deve essere dedotta nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen.; se non dedotta tempestivamente può essere considerata inammissibile.
- Quando l'accertata nullità processuale determinasse l'annullamento della sentenza, il giudice di legittimità valuta anche l'eventuale estinzione del reato per prescrizione: se la prescrizione è già maturata e non vi sono sospensioni, l'annullamento può essere disposto senza rinvio.
- La notifica effettuata presso la PEC del difensore (art. 161, comma 4) non esonera dal rispetto dei termini sostanziali e processuali previsti dalla legge; è pertanto necessario verificare sempre le date effettive di notifica e i termini dilatori prima dell'udienza.
- Prassi consigliata: verificare immediatamente la data di notifica rispetto alla data dell'udienza, dedurre tempestivamente l'eccezione (anche per iscritto se ammesso dal contesto procedurale), e valutare contestualmente l'eventuale prescrizione per chiedere, se del caso, annullamento senza rinvio.
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