Cassazione Penale, Sentenza n. 23193/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto incidente di esecuzione chiedendo di dichiarare l'inesistenza della notifica della sentenza di appello del 24/11/2020 nei loro confronti e del loro difensore e, conseguentemente, la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. La difesa ha dedotto di aver legittimamente ritenuto che il processo si sarebbe svolto in forma cartolare sulla base della normativa emergenziale e della corrispondenza di cancelleria, motivo per cui il difensore di fiducia sarebbe stato assente; inoltre l'istanza di rimessione in termini sarebbe stata tempestivamente inviata via PEC ma indirizzata erroneamente alla Segreteria della Procura Generale anziche' alla cancelleria, con conseguente ritardo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'udienza del 24/11/2020 si era regolarmente svolta in presenza e che la normativa d'urgenza (art. 23, comma 5, D.L. n. 149/2020) escludeva l'applicazione della trattazione scritta per le udienze fissate entro quindici giorni dall'entrata in vigore. La trasmissione della requisitoria scritta non poteva modificare il presidio legale previsto dalla legge e non costituisce caso fortuito giustificativo dell'assenza. Inoltre l'incidente di esecuzione per rimessione in termini e' risultato irregolare e tardivo perche' inviato via PEC ad indirizzo non competente (Segreteria Procura Generale) e trasmesso alla cancelleria oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
norma che disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazione
L'istanza di rimessione in termini deve rispettare modi e termini stabiliti; la trasmissione a indirizzo PEC non competente che determina la ricezione oltre il termine perentorio integra inammissibilita'.
art. 23, comma 5, D.L. n. 149/2020
esclusione dell'applicazione della disciplina emergenziale per i procedimenti con udienza fissata entro 15 giorni dall'entrata in vigore
La disposizione ha valore di norma transitoria che impedisce l'applicazione retroattiva della trattazione scritta alle udienze gia' fissate entro il termine di 15 giorni; pertanto l'udienza del 24/11/2020 va considerata disciplinata dal rito in presenza.
art. 97 cod. proc. pen.
nomina di difensore di ufficio prontamente reperibile
La presenza di un difensore d'ufficio reperito tempestivamente garantisce il diritto di difesa quando il difensore di fiducia non e' presente.
art. 420 ter cod. proc. pen.
norma richiamata dalla difesa in tema di violazione del diritto di difesa
La Corte ha ritenuto che non sussisteva violazione poiche' non era dimostrato un legittimo impedimento o caso fortuito dell'assenza del difensore di fiducia.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende
Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in caso di ricorso inammissibile quando sussistono profili di colpa.
art. 24, comma 2 Cost.
diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento
Il diritto di difesa non e' ritenuto violato in presenza della nomina di un difensore d'ufficio e dell'osservanza delle norme procedurali; l'assenza del difensore di fiducia deve essere giustificata secondo i criteri di legge.
D.L. n. 83/2020
normativa emergenziale richiamata dalla difesa come causa dell'affidamento sulla trattazione scritta
La Corte osserva che la normativa successiva (D.L. 149/2020) ha rimodulato le regole e che la precedente requisitoria scritta inviata in maggio 2020 non poteva ingenerare un affidamento valido per l'udienza del 24/11/2020.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
richiamata in tema di responsabilita' e colpa in caso di ricorsi infondati
E' possibile condannare alle spese e a somme a titolo di ammenda se non sussistono profili di giustificato errore o assenza di colpa.
Massime di principio
- Se l'udienza di appello si e' regolarmente celebrata in presenza, non può farsi valere la mancata notifica della sentenza per il solo fatto che il difensore pensava che il procedimento sarebbe stato trattato in forma scritta; la disciplina transitoria prevale.
- La nomina e la presenza di un difensore d'ufficio prontamente reperibile tutela il diritto di difesa e supera la carenza della presenza del difensore di fiducia, salvo prova di un impedimento legittimo e non superabile.
- Le istanze di rimessione in termini ex art. 175 vanno proposte nei modi e nei termini stabiliti: l'invio a indirizzo PEC non competente che determina ritardo e' causa di inammissibilita'. Verificare sempre l'indirizzo di cancelleria competente prima dell'inoltro.
- Gli errori o le comunicazioni di cancelleria che possano aver creato un equivoco devono essere provati in modo concreto e non bastano dichiarazioni generiche; l'affidamento sulla modalita' di svolgimento del processo non puo' derogare alla legge.
- In periodi di normativa emergenziale e di frequenti cambiamenti legislativi, gli operatori devono controllare la normativa specifica e i termini transitori applicabili all'udienza specifica; non e' possibile assumere automaticamente l'applicazione di una procedura scritta senza verifica formale.
- La prova del caso fortuito o di un legittimo impedimento e' a carico di chi lo invoca; spostamenti professionali entro ambito provinciale o regionale in regime di restrizioni non sono di per sé impossibili e non giustificano automaticamente l'assenza.
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