Cassazione Penale, Sentenza n. 36214/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Istituto di credito aveva chiesto la restituzione di somme sequestrate ai sensi degli artt. 262 e 676 c.p.p., sostenendo che le somme fossero oggetto di pegno regolare costituito da Carlo Antonio Chiriaco a favore della banca e dunque non soggette a successiva sottrazione. Il giudice dell'esecuzione (Corte d'appello di Milano) aveva invece ritenuto che le somme si trovassero sul conto corrente a disposizione dell'imputato al momento del sequestro e non fossero state materialmente escusse dal creditore; pertanto le somme erano nella disponibilità del debitore e non restituibili immediatamente al creditore, il quale doveva seguire le formalità previste per la realizzazione della garanzia (art. 1723 c.c.) e non poteva soddisfarsi direttamente ai sensi dell'art. 1651 c.c. Il ricorso in cassazione denunciava vizi di violazione di norme processuali (art. 125, comma 3; art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 262 e 676 c.p.p.) e di violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, in quanto il ricorrente ha validamente e efficacemente rinunciato all'impugnazione mediante comunicazione p.e.c. del suo procuratore speciale (avv. Salvatore Marceca), avendo inoltre ottenuto un provvedimento favorevole dalla Corte d'appello di Milano in data 21 marzo 2023. Per la sopravvenuta carenza di interesse non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 262 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale fondamento per istanze di restituzione di cose sequestrate; la Corte ha considerato la disciplina del sequestro rispetto alla natura delle somme poste a pegno.
art. 676 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'istanza di restituzione in fase di esecuzione; applicata nel contesto della valutazione sulla disponibilità delle somme al momento del sequestro.
art. 125 cod. proc. pen.
Articolo citato nel motivo di ricorso (violazione denunciata), relativo a termini o forme di impugnazione; la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione processuale pertinente; la Corte non ha esaminato la presunta violazione per effetto della sopravvenuta rinuncia.
art. 1362 cod. civ.
Norma del codice civile richiamata nel secondo motivo (interpretazione del contratto); il ricorso denunciava vizio nella valutazione della natura contrattuale del pegno, ma la Corte non ha esaminato il punto per sopraggiunta mancanza d'interesse.
art. 1363 cod. civ.
Altro riferimento alla disciplina interpretativa del contratto; come per l'art. 1362 c.c., la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito.
art. 1651 cod. civ.
Citato dalla Corte d'appello per affermare che il creditore non può soddisfarsi immediatamente e direttamente sulle cose date in pegno; la decisione sottolinea che il creditore deve rispettare i limiti dell'esecuzione della garanzia.
art. 1723 cod. civ.
Richiamato per indicare che il creditore è autorizzato a compiere le formalità necessarie per la realizzazione della garanzia (procedura di escussione del pegno) e non ad appropriarsi direttamente delle somme.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte di cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito a rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Se, al momento del sequestro, le somme risultano depositate su un conto corrente a disposizione dell'imputato e non è stata compiuta attività materiale di escussione da parte del creditore, le somme possono essere considerate nella disponibilità del debitore e non immediatamente restituibili al creditore.
- Quando le somme o i beni sono dati in pegno, il creditore non può soddisfarsi direttamente sul bene (art. 1651 c.c.) ma deve seguire le procedure per la realizzazione della garanzia (art. 1723 c.c.); la natura del pegno deve essere provata con documentazione idonea.
- La Corte di cassazione può non entrare nel merito di motivi di ricorso se sopravviene una valida rinuncia all'impugnazione: in tal caso il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La sopravvenuta carenza di interesse che conduce all'inammissibilità del ricorso esclude, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non configurandosi una soccombenza neppure virtuale.
- In situazioni similari è importante produrre documentazione chiara sulla titolarità e sulla natura delle garanzie (contratti di pegno, estratti conto, atti formali) poiché la valutazione della disponibilità delle somme dipende dalla prova degli atti che hanno costituito la garanzia.
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