Sentenza n. 170/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, o altro beneficio equipollente, per complessivi euro 1.531,60. Il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Bergamo. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza era stata notificata al Ministero il 15 febbraio 2024, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 16 aprile 2025. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero nell'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha dedotto né dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali era ampiamente decorso. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva provato di avere dato esecuzione al giudicato. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice e non quale dirigente dell'amministrazione, dovrà adottare entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato, inclusa, se necessario, l'attivazione della carta elettronica attraverso la piattaforma dedicata anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato non adempiuta dall'amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La fattispecie consente l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; nel caso concreto risultava ampiamente decorso.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il riferimento alla pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 8 del 2021 sui poteri e sulla funzione del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione resistente deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale deduzione e prova, la persistente inerzia giustifica l'accoglimento della domanda.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta agisce quale organo ausiliario del giudice e non nella qualità di organo dell'amministrazione; il suo compito è dare concreta attuazione al comando giudiziale, anche adottando gli atti amministrativi necessari e non previamente esercitati dall'amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta può adottare atti di natura e contenuto diversi, purché funzionali all'integrale esecuzione del giudicato, incluso l'ordine alla struttura amministrativa competente di abilitare il beneficiario all'accesso a una piattaforma e all'attivazione di un beneficio riconosciuto giudizialmente.
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