Sentenza n. 6310/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento dell’ordinanza n. 7 del 05/02/24 con cui il Sindaco del Comune di Viterbo, ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs. n. 285/1992 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, ha ordinato al Condominio ricorrente, a Laura Sabatini e al Condominio di via Torre San Biele n. 54: “di effettuare nell’immediatezza tutti gli interventi necessari alla risoluzione della problematica derivante dalla perdita delle tubature fognarie private, al fine di tutelare l’incolumità, l’igiene e salubrità per persone e cose”; - nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non portato a conoscenza del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva interventi immediati per risolvere la perdita di tubature fognarie private a tutela dell'incolumità, dell'igiene e della salubrità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato l'ordinanza n. 7 del 5 febbraio 2024, adottata dal Sindaco del Comune di Viterbo ai sensi degli artt. 30 d.lgs. 285/1992 e 50 d.lgs. 267/2000, con la quale erano stati ordinati interventi immediati per risolvere una problematica derivante dalla perdita di tubature fognarie private. Nel corso del giudizio il difensore del condominio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata soltanto all'amministrazione comunale, chiedendo la compensazione delle spese. La dichiarazione non era sottoscritta personalmente dalla parte, risultava sottoscritta dal solo difensore, non documentava il conferimento di una procura speciale per la rinuncia e non era stata notificata a tutte le altre parti del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, poiché la dichiarazione non rispettava le formalità dell'art. 84 c.p.a. In particolare, non risultava notificata a tutte le parti e il difensore non aveva dimostrato di disporre di una procura speciale conferita espressamente per la rinuncia; la procura ad litem rilasciata per l'atto introduttivo, anche se contenente una clausola generica di rinuncia, non è sufficiente. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dalla rinuncia irrituale il Collegio ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a. Le spese tra le parti costituite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 285/1992
Indicato quale base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata; il giudice non ne ha esaminato nel merito la legittimità.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Indicato quale base normativa dell'ordinanza sindacale impugnata; il giudice non ne ha esaminato nel merito la legittimità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore richiede una procura speciale conferita espressamente per tale specifico atto; la procura ad litem dell'atto introduttivo non è sufficiente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia irrituale può costituire elemento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse, senza produrre l'estinzione del processo per rinuncia.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore produce l'estinzione del processo solo se il difensore è munito di una procura speciale conferita espressamente per la rinuncia; la procura ad litem rilasciata con l'atto introduttivo, anche se contiene una clausola generica che attribuisce la facoltà di rinunciare, non è sufficiente.
- La rinuncia agli atti del giudizio deve rispettare le formalità previste dall'art. 84 c.p.a., tra cui la notificazione alle parti del processo; la mancata osservanza di tali formalità rende la rinuncia irrituale e impedisce la declaratoria di estinzione per rinuncia.
- Una rinuncia irrituale può comunque costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., un fatto o comportamento univoco dal quale il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse derivante da una rinuncia irrituale non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può disporne la compensazione integrale tra le parti costituite in ragione della definizione in rito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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