Cassazione Civile, Ordinanza n. 03673/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero irripetibili.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Due avvocati, agendo sia personalmente sia quali legali rappresentanti di un'associazione tra professionisti, hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. L'opposizione era stata proposta a seguito della mancata ammissione al passivo di crediti per competenze professionali. Prima dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma richiamata come base dell'opposizione allo stato passivo proposta a seguito della mancata ammissione del credito professionale
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando ritualmente effettuata
art. 391 c.p.c.
in caso di rinuncia accettata, il processo va dichiarato estinto; le spese restano irripetibili nel caso deciso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente effettuata dal ricorrente e accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non decide il merito della controversia e può dichiarare irripetibili le spese.
- L'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. costituisce il mezzo per contestare la mancata ammissione di un credito al passivo fallimentare.
Come è indicizzato
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