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Sentenza

Sentenza n. 13101/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 7232/2025, n pubblicata il 19 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 10593/2025.

Giustizia amministrativa202602757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'anno scolastico 2019/2020 e all'accredito di euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 7232/2025, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato nell'anno scolastico 2019/2020, con accredito di euro 500,00. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. L'inerzia ministeriale è risultata non contestata né giustificata. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto spettante alla ricorrente la prestazione riconosciuta dal giudicato, i cui presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata applicata, allo stato, la penalità di mora, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa e del numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    La disposizione ha modificato il regime del termine previsto per l'esecuzione delle decisioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'amministrazione è obbligata a darvi esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti e il contenuto della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato.
  • L'amministrazione che, a fronte della deduzione di mancata esecuzione del giudicato, non fornisce chiarimenti o prova dell'adempimento, non assolve l'onere di dimostrare l'estinzione dell'obbligazione riconosciuta dal titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale irrogazione a un successivo momento, qualora l'inottemperanza prosegua oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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