Cassazione Civile, Ordinanza n. 08893/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito per canoni di locazione rimasti insoluti relativi a un immobile concesso in locazione alla società poi fallita. Il Tribunale aveva escluso il credito ritenendo che, al momento dell’apertura della procedura, la fallita non fosse titolare del rapporto locatizio e che l’azione revocatoria esperita dalla curatela contro la cessionaria dell’azienda non avesse prodotto un trasferimento retroattivo dell’azienda al fallimento né un subentro della curatela nei contratti stipulati dalla cessionaria. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva, da un lato, omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il sequestro giudiziario avesse riguardato anche il ramo d’azienda cui era collegato il contratto e che il custode avesse pagato alcuni canoni; dall’altro lato, denunciava violazione di legge e vizio motivazionale, assumendo che la revocatoria dovesse comportare spossessamento/retrocessione del bene e quindi subentro della curatela nel rapporto di locazione, anche in considerazione dell’attività svolta dal curatore e del sequestro giudiziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non decisivo il richiamo al sequestro giudiziario e al pagamento di alcuni canoni, perché il Tribunale aveva accertato in fatto che la controversia revocatoria riguardava solo un diverso immobile e non quello oggetto della locazione azionata. Ha poi ribadito che la revocatoria fallimentare non produce un effetto traslativo dei beni al patrimonio del fallito, ma soltanto l’obbligo del terzo soccombente di restituire i beni alla garanzia dei creditori; perciò non determina il subingresso automatico della curatela nei contratti stipulati dalla cessionaria. Sono stati inoltre ritenuti irrilevanti gli ulteriori comportamenti richiamati dalla ricorrente e generiche le censure sulla motivazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 80 l.fall.
la disciplina della locazione in caso di fallimento non si applica se, al momento dell’apertura della procedura, il fallito non è titolare del rapporto locatizio pendente e non è tenuto al canone.
art. 111 l.fall.
richiamato come base della domanda di prededuzione del credito, ma non ritenuto sufficiente a fondare l’ammissione in assenza dei presupposti sostanziali del rapporto.
art. 67 l.fall.
la revocatoria fallimentare non comporta trasferimento della proprietà al fallimento, ma reintegrazione della garanzia patrimoniale in funzione della liquidazione concorsuale.
art. 2558 c.c.
il subentro nei contratti d’azienda non opera automaticamente per effetto dell’accoglimento dell’azione revocatoria, mancando un effetto retrocessivo dell’azienda al fallimento.
art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.
il motivo fondato su omesso esame è inammissibile quando investe un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito e privo di decisività.
art. 360 bis c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha correttamente applicato un principio di diritto già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l’obbligo per la parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’azione revocatoria fallimentare non determina un effetto traslativo del bene al patrimonio del fallimento, ma reintegra la garanzia patrimoniale dei creditori, con la conseguenza che non si verifica automaticamente il subentro della curatela nei contratti stipulati dal terzo acquirente.
- Per fondare un motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. occorre dedurre un fatto storico decisivo non già esaminato dal giudice di merito; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura di risultanze già valutate.
- Se il giudice di merito accerta che l’azione revocatoria ha riguardato un bene o un ramo d’azienda diverso da quello oggetto della domanda di ammissione al passivo, tale accertamento di fatto non può essere utilmente aggirato con censure meramente assertive sulla natura del sequestro o su pagamenti eseguiti dal custode.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione può discendere anche dalla corretta applicazione da parte del giudice di merito di principi già consolidati, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
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