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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p., dell'ordinanza del 20/03/2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico di Mirko Biava. Il Procuratore deduceva che gli atti posti a base della misura erano già stati integralmente trasmessi al Tribunale del riesame il 27/03/2025 in occasione della richiesta di riesame relativa al coindagato Michele Folino e che, quando Biava chiese riesame il 28/03/2025, il Pubblico Ministero aveva solo comunicato tale avvenuto deposito ma la comunicazione era pervenuta tardivamente; sosteneva inoltre che non vi era stato pregiudizio perché gli atti erano comunque disponibili presso il tribunale e che la dichiarazione di inefficacia sarebbe un eccesso di formalismo che ostacolerebbe la prosecuzione del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare può essere adempiuto anche tramite comunicazione che rimandi a precedenti trasmissioni analoghe soltanto se nella comunicazione sono specificati gli estremi delle procedure e gli atti sono ancora reperibili presso il tribunale. È necessario che il procuratore risponda alla richiesta del tribunale del riesame comunicando la trasmissione o la disponibilità degli atti: l'omessa trasmissione o l'omessa comunicazione determina l'inefficacia dell'ordinanza cautelare. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del Procuratore e confermato la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare a carico di Mirko Biava, precisando che tale inefficacia non è un mero formalismo e che l'ordinanza non può essere rinnovata se non in presenza di esigenze cautelari eccezionali e specificamente rinnovate ai sensi dell'art. 309 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della mancata trasmissione degli atti posti a fondamento dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, prevedendo la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza e i limiti per la sua eventuale rinnovazione; la norma giustifica la necessità della trasmissione o della comunicazione formale della disponibilità degli atti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025 (Di Francesco); Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009 (Boussaidi); Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000 (Ciotti)

    Affermano il principio secondo cui la trasmissione degli atti può essere assolta mediante comunicazione che rinvii a precedenti trasmissioni solo se nella comunicazione sono indicati gli estremi delle procedure e gli atti sono effettivamente reperibili presso il tribunale del riesame, così da consentirne agevole individuazione e consultazione; ribadiscono che l'omessa comunicazione determina l'inefficacia dell'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • La trasmissione degli atti posti a base della misura cautelare al tribunale del riesame è obbligatoria; può essere eseguita anche tramite comunicazione che rinvii a precedenti trasmissioni, ma tale comunicazione deve indicare chiaramente gli estremi delle procedure e garantire che gli atti siano reperibili.
  • La semplice disponibilità materiale degli atti nella cancelleria del tribunale del riesame non esonera il pubblico ministero dall'obbligo di rispondere alla richiesta di trasmissione o di comunicare formalmente che gli atti sono già stati integralmente trasmessi.
  • L'omessa trasmissione o l'omessa comunicazione formale produce la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; non si tratta di un mero formalismo ma di una garanzia sostanziale per il corretto esercizio del diritto di impugnazione.
  • L'inefficacia dell'ordinanza rende difficoltosa la prosecuzione della misura cautelare: l'ordinanza non può essere rinnovata se non in presenza di esigenze cautelari eccezionali e specificamente rinnovate, come previsto dall'art. 309 c.p.p.
  • Prassi consigliata: quando si fa riferimento a precedenti trasmissioni inviare una comunicazione chiara con i riferimenti identificativi (num. procedimento, data, elenco atti) e verificare la reperibilità degli atti presso il tribunale del riesame per evitare la declaratoria di inefficacia.

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