Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva dichiarato l'inefficacia, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p., dell'ordinanza del 20/03/2025 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico di Mirko Biava. Il Procuratore deduceva che gli atti posti a base della misura erano già stati integralmente trasmessi al Tribunale del riesame il 27/03/2025 in occasione della richiesta di riesame relativa al coindagato Michele Folino e che, quando Biava chiese riesame il 28/03/2025, il Pubblico Ministero aveva solo comunicato tale avvenuto deposito ma la comunicazione era pervenuta tardivamente; sosteneva inoltre che non vi era stato pregiudizio perché gli atti erano comunque disponibili presso il tribunale e che la dichiarazione di inefficacia sarebbe un eccesso di formalismo che ostacolerebbe la prosecuzione del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare può essere adempiuto anche tramite comunicazione che rimandi a precedenti trasmissioni analoghe soltanto se nella comunicazione sono specificati gli estremi delle procedure e gli atti sono ancora reperibili presso il tribunale. È necessario che il procuratore risponda alla richiesta del tribunale del riesame comunicando la trasmissione o la disponibilità degli atti: l'omessa trasmissione o l'omessa comunicazione determina l'inefficacia dell'ordinanza cautelare. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del Procuratore e confermato la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare a carico di Mirko Biava, precisando che tale inefficacia non è un mero formalismo e che l'ordinanza non può essere rinnovata se non in presenza di esigenze cautelari eccezionali e specificamente rinnovate ai sensi dell'art. 309 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della mancata trasmissione degli atti posti a fondamento dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, prevedendo la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza e i limiti per la sua eventuale rinnovazione; la norma giustifica la necessità della trasmissione o della comunicazione formale della disponibilità degli atti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025 (Di Francesco); Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009 (Boussaidi); Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000 (Ciotti)
Affermano il principio secondo cui la trasmissione degli atti può essere assolta mediante comunicazione che rinvii a precedenti trasmissioni solo se nella comunicazione sono indicati gli estremi delle procedure e gli atti sono effettivamente reperibili presso il tribunale del riesame, così da consentirne agevole individuazione e consultazione; ribadiscono che l'omessa comunicazione determina l'inefficacia dell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- La trasmissione degli atti posti a base della misura cautelare al tribunale del riesame è obbligatoria; può essere eseguita anche tramite comunicazione che rinvii a precedenti trasmissioni, ma tale comunicazione deve indicare chiaramente gli estremi delle procedure e garantire che gli atti siano reperibili.
- La semplice disponibilità materiale degli atti nella cancelleria del tribunale del riesame non esonera il pubblico ministero dall'obbligo di rispondere alla richiesta di trasmissione o di comunicare formalmente che gli atti sono già stati integralmente trasmessi.
- L'omessa trasmissione o l'omessa comunicazione formale produce la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; non si tratta di un mero formalismo ma di una garanzia sostanziale per il corretto esercizio del diritto di impugnazione.
- L'inefficacia dell'ordinanza rende difficoltosa la prosecuzione della misura cautelare: l'ordinanza non può essere rinnovata se non in presenza di esigenze cautelari eccezionali e specificamente rinnovate, come previsto dall'art. 309 c.p.p.
- Prassi consigliata: quando si fa riferimento a precedenti trasmissioni inviare una comunicazione chiara con i riferimenti identificativi (num. procedimento, data, elenco atti) e verificare la reperibilità degli atti presso il tribunale del riesame per evitare la declaratoria di inefficacia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28544/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28545/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28549/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →