Cassazione Civile, Ordinanza n. 25752/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio contestava maggiori ricavi e redditi non dichiarati, recuperando imposte, addizionali, sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva respinto il ricorso; in appello la CTR aveva confermato il rigetto. In Cassazione la contribuente aveva proposto ricorso per tre motivi, ma successivamente ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater e di aver pagato le prime rate, chiedendo l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia/sopravvenuta carenza di interesse e ha verificato gli effetti sulle spese e sul contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'adesione della ricorrente alla definizione agevolata e dalla conseguente rinuncia al ricorso. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, richiamando la giurisprudenza sulla definizione agevolata in sede di legittimità, e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato perché tale conseguenza è prevista solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La dichiarata adesione alla rottamazione quater è stata valorizzata come presupposto per la richiesta di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016
Richiamato per affermare che, nelle controversie tributarie definite in via agevolata, la rinuncia al ricorso in Cassazione non comporta applicazione della regola generale sulle spese di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., dovendosi compensare le spese.
art. 391, comma 2, c.p.c.
La Corte ne esclude l'applicazione automatica nel caso di rinuncia del contribuente durante il giudizio di legittimità quando la controversia rientri in un meccanismo di definizione agevolata.
art. 1, comma 2, L. n. 197/2022
Richiamato indirettamente nel testo per la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie e per gli effetti processuali connessi all'adesione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per effetto dell'adesione a una definizione agevolata delle liti tributarie determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nelle controversie tributarie definite mediante procedura agevolata, la disciplina sulle spese va orientata in senso conforme alla finalità incentivante dell'istituto, con compensazione delle spese anche se l'Amministrazione non accetta la rinuncia.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, poiché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
- Quando il ricorrente dichiara di avere aderito a una procedura di definizione agevolata e chiede l'estinzione del processo, il giudice di legittimità deve verificare la sopravvenuta carenza di interesse e prenderne atto, senza esaminare il merito dei motivi di ricorso.
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