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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30628/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) relativo al periodo d'imposta 2014 per complessivi 1.471.798 euro, contestato perché, in qualità di legale rappresentante della società, non avrebbe accantonato e versato l'imposta dovuta. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo (i) vizio di motivazione rispetto all'accertata crisi di liquidità; (ii) mancata valutazione dell'assenza del dolo per aver privilegiato il pagamento delle retribuzioni; (iii) mancato esame dell'inesigibilità come causa scriminante; (iv) illegittimità della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi, confermando che per il reato di cui all'art. 10-ter è sufficiente il dolo generico e che la presentazione della dichiarazione annuale e la mancata tenuta di un accantonamento per l'IVA indicano la consapevolezza del debito; la crisi di liquidità non esclude il dolo se non si dimostra che essa non è imputabile al contribuente e che sono state adottate tutte le misure idonee (esazione crediti, provvedimenti per reperire risorse, sacrifici personali ecc.). La Corte ha ritenuto che l'imputato abbia scelto consapevolmente di destinare le risorse disponibili a continuare l'attività (pagamento di alcuni creditori) invece che ad accantonare l'IVA, integrando così il dolo. Tuttavia, il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte costituzionale n. 28/2022 ha dichiarato l'illegittimità della parte normativa che condizionava il valore giornaliero per la conversione della pena; di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e ha operato direttamente la nuova sostituzione applicando il minimo edittale vigente (75 euro al giorno), determinando la pena pecuniaria in 9.000 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Il reato è punito a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di non versare l'IVA dovuta; la presentazione della dichiarazione annuale è elemento probatorio che attesta la conoscenza del debito e l'obbligo di accantonamento.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento operativo nella fase di merito (assoluzione per questo capo), ma la Corte richiama la corretta individuazione delle norme rilevanti; eventuali errori di citazione non incidono sulla ricostruzione sostanziale del reato principale.

  • art. 53 L. 24 novembre 1981 n. 689 (comma 2)

    la disposizione censurata prevedeva che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché prevedere il minimo di 75 euro

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte normativa che impediva il minimo di 75 euro: la declaratoria ha efficacia ex tunc, pertanto la sostituzione della pena deve essere effettuata seguendo il criterio risultante dalla sentenza della Consulta e dalla normativa vigente (minimo 75 euro/giorno).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 28/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità di parte dell'art. 53 L. 689/1981 con effetto retroattivo, incidendo sulla quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva della reclusione e giustificando la rideterminazione della multa da parte della Cassazione.

  • art. 36 Cost.

    Citato dalla difesa per sostenere la priorità delle retribuzioni: la Corte rileva che il diritto costituzionale alla retribuzione non esclude l'obbligo di accantonare l'IVA, posto che il legislatore ha scelto di tutelare penalisticamente l'obbligazione tributaria.

  • artt. 2777 e 2778 c.c.

    Richiamati dalla difesa per giustificare la priorità dei creditori retributivi; la Corte tuttavia indica che la scelta del debitore di non accantonare per l'Erario integra il dolo quando non prova l'impossibilità non imputabile e l'adozione di tutte le misure idonee.

  • art. 135 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della determinazione del valore giornaliero per la conversione della pena: la normativa sul valore giornaliero è stata oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sui criteri di conversione.

Massime di principio

  • Per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter) è di norma sufficiente la presentazione della dichiarazione annuale per inferire la consapevolezza del debito: il dolo è generalmente provato dai comportamenti contabili e dichiarativi.
  • Una crisi di liquidità non esclude automaticamente il dolo: chi la invoca deve allegare e provare che la crisi non è imputabile alla propria scelta gestionale e che ha adottato tutte le misure idonee (azione per recupero crediti, finanziamenti, impegno di risorse personali ecc.).
  • La scelta di privilegiare il pagamento di dipendenti o fornitori, se consapevole e non supportata da comprovate cause estranee e sommamente urgenti, non costituisce giustificazione penalmente rilevante e può integrare la volontà di non adempiere all'obbligazione tributaria.
  • In caso di modifiche normative o di declaratorie di illegittimità costituzionale che incidono sulla quantificazione della pena sostitutiva, la Cassazione può annullare limitatamente a tale profilo e procedere direttamente alla nuova sostituzione quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
  • In sede di ricorso per cassazione l'esame è limitato a vizi di diritto e di motivazione: valutazioni di merito ampiamente motivate e fondate sui fatti sono difficilmente riformabili se non sussistono errori di diritto o illogicità manifesta.

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