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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12577 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato in un atto di compravendita del 21 giugno 2006, elevandolo da 405.000 a 612.000 euro. La società ha contestato la validità dell'avviso sostenendo, principalmente, che l'atto comparativo utilizzato dall'UTE per la stima non era stato allegato né riprodotto, neppure nel suo contenuto essenziale, nell'avviso di rettifica o nella perizia. In subordine, ha contestato la valutazione del terreno, evidenziando la mancata urbanizzazione, l'assenza di convenzione con il Comune e il minor valore attribuito dal Comune ai fini ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione per relationem dell'avviso: il semplice richiamo agli estremi dell'atto comparativo non consentiva alla contribuente di conoscerne gli elementi essenziali e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Inoltre, l'ulteriore atto comparativo prodotto dall'Agenzia in appello era successivo all'atto oggetto di rettifica e quindi non poteva essere utilizzato per determinare il valore ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a pagare alla società 2.500 euro, oltre accessori, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 7, comma 1

    L'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante il riferimento ad altri atti o documenti, purché allegati oppure riprodotti nel loro contenuto essenziale.

    La motivazione per relationem è valida solo se il contribuente può conoscere gli elementi dell'atto richiamato necessari a comprendere e contestare la pretesa fiscale. Non è sufficiente indicare soltanto gli estremi identificativi del documento.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 3

    La determinazione del maggior valore può fondarsi anche su trasferimenti o altri atti comparabili relativi a beni aventi caratteristiche analoghe.

    Gli atti comparativi devono essere concretamente utilizzabili per la stima e temporalmente pertinenti. Un atto successivo a quello oggetto di rettifica non può essere impiegato come criterio comparativo per determinarne il valore.

  • D.Lgs. n. 131/1986, art. 52

    Disciplina la rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro e impone che l'avviso consenta di comprendere le ragioni e i criteri della maggiore valutazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Prevede, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e per omesso o insufficiente esame di fatti decisivi, motivi invocati dalla contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento tributario che richiama una perizia, una stima o un atto comparativo deve allegare tali documenti oppure riprodurne il contenuto essenziale; il mero richiamo agli estremi dell'atto non è sufficiente.
  • La motivazione dell'atto deve permettere al contribuente di comprendere il criterio di valutazione applicato e di contestare concretamente sia i dati utilizzati sia la loro pertinenza.
  • L'Amministrazione può produrre in giudizio la documentazione necessaria a dimostrare i presupposti della pretesa, ma tale produzione non sana necessariamente una motivazione originaria carente.
  • Gli atti comparativi devono essere anteriori o comunque pertinenti rispetto all'atto oggetto di rettifica; un atto successivo non può essere utilizzato come parametro comparativo per determinare il valore precedente.
  • In caso di rettifica del valore di un terreno, elementi come urbanizzazione, convenzioni urbanistiche, destinazione edificatoria e valori comunali possono essere rilevanti per contestare la stima, purché l'avviso sia comunque validamente motivato.
  • Se la carenza motivazionale dell'avviso impedisce al contribuente di difendersi, il giudice può annullare la pretesa senza dover esaminare gli ulteriori motivi relativi alla correttezza della stima.

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