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Sentenza

Sentenza n. 4344/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - della nota prot. n. -OMISSIS- del 08/07/2026 del Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto “comunicazione diniego di subentro sig.ra-OMISSIS-" notificata in data 10/07/2026; - della determinazione dell’Area Finanziaria e Servizi Sociali del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 03/07/2026 avente ad oggetto “diniego richiesta di subentro sig.ra-OMISSIS-”; - di ogni successivo ed eventuale e prodromico e presupposto e conseguenziale atto e/o provvedimento.

Giustizia amministrativa202602690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di subentro nel rapporto locatizio relativo a un alloggio di edilizia residenziale pubblica, con fissazione del termine di sei mesi per il rilascio dell'alloggio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, residente nell’alloggio popolare assegnato alla madre e convivente con lei quale componente del nucleo familiare, dopo il decesso della madre il 16 agosto 2025 ha chiesto di subentrare nel rapporto locatizio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017. Il Comune ha respinto l’istanza con determinazione del 3 luglio 2026, comunicata l’8 luglio e notificata il 10 luglio 2026, ritenendo insussistenti i presupposti e assegnando sei mesi per il rilascio. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione dell’art. 21 del regolamento regionale, difetto d’istruttoria, illogicità e violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure sul diniego. La domanda di subentro riguarda la fase successiva all’assegnazione e l’evoluzione di un rapporto locatizio preesistente: il subentro comporta una novazione soggettiva dal lato del conduttore e, al ricorrere dei requisiti legali, integra un diritto soggettivo, senza esercizio di discrezionalità o di poteri autoritativi. Anche la verifica dei requisiti di permanenza nell’alloggio consiste in un accertamento vincolato e non trasforma la controversia in una nuova procedura di assegnazione. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario. Il processo può essere riassunto davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Spese compensate; confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione dei compensi demandata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 23 l.r. Lombardia n. 16/2016

    In tal senso depone anche la previsione di cui all’art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, secondo cui “il diritto al subentro è consentito purché il richiedente assuma le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione stipulato con l’assegnatario”, chiaro indice della natura novativa dell’istituto e del suo collocarsi sul piano dello sviluppo del rapporto negoziale originario.

    La previsione che il subentrante assuma le obbligazioni del contratto di locazione conferma che il subentro si colloca nello sviluppo del rapporto negoziale originario e comporta una novazione soggettiva, non una nuova assegnazione autoritativa.

  • art. 21 Regolamento regionale Lombardia n. 4/2017

    Del resto, anche il già citato art. 23 della L.R. della Lombardia n. 16/2016 e l’art. 21 del Regolamento Regionale n. 4/2017 qualificano il subentro come un “diritto”, che può essere esercitato sul presupposto che ricorrano le condizioni ivi indicate – ovvero, in sintesi, l’appartenenza al nucleo familiare assegnatario dell’alloggio e la convivenza continuativa per il tempo richiesto dalla norma – e purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.

    Il subentro è un diritto esercitabile se ricorrono i requisiti normativi, tra cui l’appartenenza al nucleo familiare e la convivenza per il periodo richiesto, oltre al mantenimento dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici; il relativo accertamento non comporta discrezionalità amministrativa.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    In particolare, pur dandosi atto di talune oscillazioni interne, è stato escluso che il diniego di subentro possa essere ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., “atteso che l’assegnazione di alloggio di edilizia pubblica residenziale non dà luogo ad un rapporto di concessione di bene pubblico, quanto piuttosto ad un rapporto privatistico di carattere paritetico riconducibile a quello locativo (Cons. Stato, III, 3 marzo 2021, n.1831, che richiama Cass. S.U., 12 ottobre 2020, n. 21991)”.

    La controversia sul subentro non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa prevista per le concessioni di beni pubblici, poiché il rapporto relativo all’alloggio ERP è di natura privatistica e paritetica, riconducibile alla locazione.

  • art. 11 c.p.a.

    In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo.

    Dopo la declinatoria di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al subentro di un familiare nel rapporto locatizio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica già assegnato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il subentro costituisce sviluppo del rapporto locatizio preesistente e la verifica dei requisiti è vincolata, senza esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.
  • Il subentro nell’alloggio ERP, quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla normativa, integra una novazione soggettiva del rapporto dal lato del conduttore e un diritto soggettivo, non una nuova assegnazione che richieda l’avvio di una procedura selettiva.
  • La verifica dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici, anche ai fini della decadenza, non comporta di per sé una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico: consiste nell’accertamento della sussistenza dei requisiti legali e non modifica il riparto di giurisdizione relativo al subentro.
  • In caso di declinatoria di giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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