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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39830/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte dei proprietari di un fabbricato sito in Genova, di un avviso di classamento e attribuzione della rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame principale dei contribuenti e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo sufficiente la motivazione dell’atto impositivo. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, sostenendo che l’avviso fosse motivato in modo insufficiente. Con il secondo motivo hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, assumendo la presenza di una motivazione irriducibilmente contraddittoria tra la conferma della revisione catastale e il giudizio di completezza motivazionale dell’atto. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e poi il primo, entrambi ritenuti infondati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza di un vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, rilevando che non vi era alcuna incompatibilità logica tra la parziale fondatezza della pretesa dei contribuenti sulla classificazione catastale e il riconoscimento della sufficienza motivazionale dell’avviso. Ha poi ribadito che, in tema di classamento DOCFA, quando l’amministrazione non disattende i dati di fatto indicati dal contribuente ma si limita a una diversa valutazione tecnica degli stessi, l’atto è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che le caratteristiche dell’immobile non erano mutate e che il diverso classamento derivava dalla rivalutazione degli stessi elementi di fatto, sicché la motivazione dell’avviso era da ritenersi adeguata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’atto impositivo deve essere motivato in modo da rendere comprensibili le ragioni della pretesa; nel caso di classamento DOCFA la motivazione può essere sintetica quando l’Ufficio non contesti i fatti allegati dal contribuente ma ne operi una diversa valutazione tecnica.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del provvedimento amministrativo deve esporre le ragioni della decisione; in materia catastale tale esigenza è soddisfatta, in ipotesi di sola rivalutazione tecnica dei dati dichiarati, mediante l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione è tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non basta una presunta incoerenza se la volontà decisoria è chiara.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo intellegibile; il vizio sussiste solo in presenza di un effettivo contrasto logico insanabile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso erano costruiti rispettivamente come violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte li ha ritenuti infondati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato utilizzato il rito camerale per la definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando l’Ufficio non disconosce gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente, ma si limita a una diversa valutazione tecnico-estimativa degli stessi elementi; in tal caso non è necessaria una motivazione analiticamente confutativa.
  • Se l’amministrazione opera una rivalutazione degli stessi dati oggettivi forniti dal contribuente, la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita può essere giustificata con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, purché sia possibile comprendere il percorso logico seguito.
  • Il vizio di motivazione per contraddittorietà ricorre solo quando la sentenza presenti argomentazioni reciprocamente incompatibili al punto da non rendere intellegibile la ratio decidendi; non è configurabile se la decisione, letta nel suo complesso, consente di individuare con chiarezza la volontà del giudice.
  • La revisione giudiziale del classamento catastale non implica di per sé l’inadeguatezza della motivazione dell’atto amministrativo: il giudice può ritenere erronea la classificazione e, al tempo stesso, riconoscere che l’avviso fosse sufficientemente motivato.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione deve dimostrare un effettivo deficit logico-argomentativo decisivo, non essendo sufficiente allegare una semplice divergenza tra il contenuto dell’atto e l’esito del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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