Cassazione Penale, Ordinanza n. 18775/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per fatti di detenzione illecita e cessione di cocaina in più occasioni, commessi in concorso tra loro nel periodo novembre 2025-gennaio 2026 nel territorio di Civenna, in danno di un soggetto indicato nel provvedimento. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge per asserita mancata applicazione dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 c.p., lamentando in sostanza l'insufficienza della motivazione sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché la censura sulla mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. non rientra tra i motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta sufficiente, poiché il patteggiamento consente una motivazione sintetica e la pena risultava correttamente determinata sulla base degli atti richiamati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
individua i soli motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento; la censura sull'art. 133 c.p. non vi rientra
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena, la cui asserita mancata applicazione non è deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento
art. 81 cpv c.p.
richiamato quale norma sul concorso formale/continuazione nel capo di imputazione
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
art. 73, comma V, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità
art. 129 c.p.p.
nel patteggiamento il controllo sulle cause di proscioglimento richiede motivazione specifica solo se emergono concreti elementi dagli atti o dalle deduzioni
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 62-bis c.p.
non espressamente citato nel testo
art. 3, legge n. 103 del 23.6.2017
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili in cassazione soltanto i motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure sulla mera quantificazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. sono inammissibili.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica e a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia effettuato le verifiche richieste dalla legge su qualificazione giuridica, continuazione, circostanze, congruità della pena e sospensione.
- Nel rito del patteggiamento l'imputato, aderendo all'accordo sulla pena, non può contestare in cassazione il contenuto del patto che ha volontariamente accettato, salvo i limitati vizi processuali o di legalità previsti dalla legge.
- Il controllo ex art. 129 c.p.p. nella sentenza di patteggiamento richiede una motivazione specifica solo quando dagli atti emergano concreti elementi di possibile proscioglimento; in difetto è sufficiente anche un richiamo implicito all'avvenuta verifica negativa.
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