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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza n.49/2021 con la quale il G.i.p. aveva respinto la sua istanza ai sensi dell'art. 669 c.p.p., sostenendo che vi fosse un conflitto di giudicati tra un decreto di archiviazione emesso il 27/05/2014 (procedimento n.4364/2007) e la sentenza di condanna del 8/01/2016 (divenuta irrevocabile il 20/11/2020) relativa al procedimento n.2383/2007. Il ricorrente deduceva violazioni di norme procedurali e costituzionali (tra cui art.111 Cost., art.669 e 649 c.p.p., norme CEDU e Carta UE) e lamentava carenze e contraddittorietà della motivazione nonché la violazione del principio ne bis in idem.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha condiviso la valutazione del G.i.p. secondo cui il decreto di archiviazione non è idoneo a creare un conflitto di giudicati ai fini dell'art. 669 c.p.p., poiché l'art. 669 è destinato a conflitti tra provvedimenti tutti definitivi e l'archiviazione non è un esercizio dell'azione penale ma una legittimazione dell'inazione del P.M.; inoltre i due provvedimenti riguardavano fatti differenti (archiviazione per fatti sino al 13/07/2007; condanna per fatto del 01/09/2007). La Corte ha ritenuto che le questioni relative all'inutilizzabilità di intercettazioni e alla declaratoria di improponibilità dovessero essere sollevate nel giudizio di cognizione e non nel giudizio di esecuzione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Applicabile solo per risolvere conflitti tra provvedimenti già definitivi; non comprende il decreto di archiviazione, che non costituisce un giudicato idoneo a generare conflitto ai fini dell'articolo stesso.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per i profili sostanziali collegati al divieto di duplicazione del giudizio e al ne bis in idem in sede di cognizione; la Corte osserva che il divieto rileva quando l'azione penale sia stata effettivamente esercitata in più procedimenti.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla declaratoria di improponibilità: la mancata deduzione della questione nel giudizio di merito rende inammissibile sollevare la materia in sede di esecuzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle censure di violazione di legge e vizio di motivazione introdotte con il ricorso per cassazione; la Corte ne ha valutato gli argomenti e li ha ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'inammissibilità del motivo aggiunto depositato ex art. 611, ritenuto assorbito o tardivo rispetto al rito invocato.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al nuovo motivo depositato dopo il termine, che non ha modificato l'esito della decisione e risulta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 345 cod. proc. pen.

    Indicata come norma che avrebbe dovuto essere invocata nel corso del giudizio di cognizione per eccepire la improponibilità dell'azione penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Richiamato per identificare il reato oggetto del decreto di archiviazione (fatti commessi sino al 13/07/2007), distinto dalla condotta per cui è intervenuta la condanna.

  • 4° Protocollo aggiuntivo alla CEDU (art.4 protocollo n.7) e art.59 Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamati dal ricorrente come presunti fondamenti del ne bis in idem invocato; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la situazione fattuale e procedurale non integrasse una violazione verificabile mediante l'azione invocata in sede di esecuzione.

Massime di principio

  • Il decreto di archiviazione non configura di per sé un giudicato idoneo a creare un conflitto di giudicati ai sensi dell'art. 669 c.p.p.; l'art. 669 è volto a risolvere conflitti tra provvedimenti entrambi definitivi.
  • Il principio del ne bis in idem e la improponibilità dell'azione penale rilevano quando l'azione penale sia stata effettivamente esercitata in più procedimenti per lo stesso fatto; l'archiviazione (atto di inazione del P.M.) non determina automaticamente la preclusione dell'azione in altro procedimento.
  • Questioni sull'inutilizzabilità di prove (es. intercettazioni) o sulla improponibilità dell'azione devono essere sollevate e dedotte nel corso del giudizio di cognizione (merito) e non nel giudizio di esecuzione.
  • Per ottenere la riqualificazione o la sindacabilità tra provvedimenti è necessario dimostrare identità di fatto e che entrambi i provvedimenti abbiano carattere di definitività idoneo a determinare un conflitto giurisdizionale; diversità temporale o fattuale può impedire il riconoscimento del conflitto.
  • Impugnazioni infondate o ritualmente inadeguate possono comportare non solo condanna alle spese processuali ma anche sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende) se emergono profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione.
  • Se si intende far valere il ne bis in idem o l'inutilizzabilità di prove, è strategico sollevare tempestivamente tali eccezioni nel processo principale; in sede di esecuzione la Corte è limitata nella rivalutazione di questioni di merito non previamente dedotte.

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