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Ordinanza

Ordinanza n. 687/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: atto di proclamazione degli eletti del 13 giugno 2025, nella parte in cui ha proclamato eletto il controinteressato anziché il ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, sostenendo che le operazioni elettorali e l’attribuzione dei voti di preferenza avessero determinato erroneamente la proclamazione del controinteressato in suo luogo. Il controinteressato si è costituito, ha resistito nel merito e ha proposto ricorso incidentale, chiedendo la correzione del risultato elettorale mediante attribuzione di ulteriori voti di preferenza e l’annullamento di alcuni voti assegnati al ricorrente. Con precedente ordinanza il TAR aveva disposto una verificazione, da eseguirsi a cura del Prefetto di Cosenza o di un funzionario delegato, avente inizialmente ad oggetto l’acquisizione della tabella di scrutinio della sezione n. 14 e, subordinatamente, l’esame dei verbali, dei plichi e delle schede di alcune sezioni, con riproduzione fotografica delle schede recanti il nome o segni grafici riconducibili al ricorrente o, ove necessario, al controinteressato. Il verificatore ha chiesto una proroga per la complessità e la mole degli atti da esaminare e ha domandato chiarimenti sull’ambito delle schede da fotografare.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia elettorale. Ha accolto l’istanza di proroga formulata dal funzionario prefettizio delegato alla verificazione, ritenendola sufficientemente circostanziata, e ha disposto che le operazioni siano concluse entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con trasmissione telematica alla Segreteria della Sezione della relazione finale, dei verbali e delle riproduzioni fotografiche. Ha inoltre chiarito che devono essere fotografate tutte e soltanto le schede delle sezioni già indicate nella precedente ordinanza istruttoria che riportino, anche in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza, l’indicazione del nome del ricorrente o un segno grafico riconducibile al suo nome; analogamente, quanto alla verifica subordinata relativa al controinteressato, devono essere considerate tutte e soltanto le schede recanti il suo nome o segni grafici riconducibili ad esso. Il TAR ha precisato che il riferimento contenuto nella precedente ordinanza a un “riconteggio” costituiva un refuso: la prima attività consiste nella sola acquisizione ed esame della tabella di scrutinio della sezione n. 14. Ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 20 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    verificazione sulle questioni sollevate dalle parti

    La norma costituisce la base processuale per disporre una verificazione tecnica o amministrativa, in contraddittorio con le parti, quando l’accertamento dei fatti rilevanti richieda specifiche attività di acquisizione ed esame.

  • art. 130 c.p.a.

    È richiamato dal ricorso incidentale quale fondamento della richiesta di correzione del risultato elettorale; l’ordinanza non decide tale domanda.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., può precisarne successivamente le modalità operative e delimitare l’attività del verificatore alle sole operazioni necessarie per l’accertamento dei fatti controversi.
  • La proroga del termine assegnato al verificatore può essere concessa quando l’istanza sia specificamente motivata dalla complessità della verifica, dalla mole della documentazione da esaminare e dalla concomitanza di attività istituzionali.
  • Nell’ambito di una verificazione sulle schede elettorali, la riproduzione fotografica deve essere limitata a tutte e soltanto le schede delle sezioni previamente individuate che riportino il nome del candidato interessato o un segno grafico riconducibile a quel nome, anche se l’indicazione si trova in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza.
  • Un chiarimento del giudice può correggere un refuso contenuto in una precedente ordinanza istruttoria senza ampliare l’oggetto dell’incombente: se era stata richiesta la sola acquisizione di una tabella di scrutinio, il riferimento al riconteggio deve intendersi non operativo.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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