Cassazione Penale, Ordinanza n. 09373/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non era ravvisabile nel caso di specie. Il provvedimento impugnato è rimasto quindi fermo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 1 aprile 2025. Dal testo emerge che il procedimento riguardava una contestazione in materia di stupefacenti, con difesa incentrata su due profili: da un lato la responsabilità penale e la tesi che la sostanza fosse destinata a uso personale; dall'altro il diniego di una causa di non punibilità. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo era generico e sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata; il secondo motivo era privo di specifiche ragioni di diritto e non si confrontava con la motivazione posta a base del rigetto della causa di non punibilità invocata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità invocata dal ricorrente è stata ritenuta correttamente esclusa dalla Corte territoriale; il ricorso di legittimità non si confrontava con tale ratio decisoria.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende non va applicata solo quando l'inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale esclusione non è stata ritenuta.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve contenere una specifica enunciazione delle ragioni di diritto poste a suo fondamento; la mera affermazione di dissenso rispetto alla decisione di merito non è sufficiente.
- Quando è invocata una causa di non punibilità, il ricorso deve misurarsi con le concrete argomentazioni con cui il giudice di merito l'ha esclusa; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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