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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16717/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due distinti giudizi tributari definiti in primo grado dalla C.T.P. di Cosenza con sentenze depositate il 5 febbraio 2020 e non notificate. La C.T.R. della Calabria, riuniti i gravami, ha dichiarato tardivi sia l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro una sentenza sia l'appello dell'ente contro l'altra, ritenendo che, ai fini del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c., non fosse cumulabile la sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale Covid-19 con la sospensione feriale di cui alla l. n. 742/1969. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020, 36, comma 1, d.l. 23/2020 e art. 1 l. 742/1969, sostenendo che l'appello notificato il 6 novembre 2020 era tempestivo perché il termine lungo doveva essere prorogato sia dei 64 giorni di sospensione Covid sia dei 31 giorni feriali. In via incidentale, anche l'ente ha dedotto lo stesso vizio, sostenendo la tempestività del proprio appello notificato il 2 novembre 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché riesamini nel merito entrambi gli appelli, rimasti assorbiti dalla erronea declaratoria di tardività, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel computo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., devono sommarsi i 64 giorni di sospensione straordinaria Covid e, se il termine così prorogato ricomprende agosto, anche i 31 giorni di sospensione feriale, trattandosi di sospensioni non sovrapponibili.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    ha disposto la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogata.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020

    ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020, per un totale di 64 giorni.

  • art. 1 della legge n. 742 del 1969

    prevede la sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto; nel caso concreto è cumulabile con la sospensione Covid perché non sovrapposta né funzionalmente né temporalmente.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione, nel testo ratione temporis applicabile, decorre dal deposito della sentenza non notificata e deve essere aumentato sia della sospensione Covid sia, se ricompreso, del periodo feriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto da entrambe le parti ricorrenti.

Massime di principio

  • Ai fini del termine lungo di impugnazione di una sentenza non notificata, la sospensione straordinaria dei termini disposta per l'emergenza Covid-19 si somma alla sospensione feriale dei termini processuali quando il periodo feriale sopravviene dopo la cessazione della sospensione emergenziale e il termine così prorogato vi ricomprenda agosto.
  • Le sospensioni dei termini processuali previste da discipline diverse sono cumulabili quando non risultano sovrapposte, né sotto il profilo cronologico né sotto quello funzionale; in tal caso il computo del termine di impugnazione deve tener conto di ciascun periodo separatamente.
  • La declaratoria di tardività di un appello è censurabile per violazione di legge quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicazione cumulativa di periodi di sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale e dalla disciplina feriale.
  • Quando il giudice di merito ha deciso solo in rito per ritenuta tardività dell'impugnazione, la cassazione con rinvio comporta il riesame nel merito dei gravami rimasti assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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