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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20411/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento che, per il 2007, aveva rideterminato con metodo induttivo il reddito aziendale ritenendo inattendibile la contabilità e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le censure principali erano: (i) illegittimità della modalità di calcolo del maggior reddito (in particolare la ripartizione paritaria al 50% del 'vantaggio fiscale' tra emittente e beneficiari), in violazione degli artt. 39 e 41 bis del d.P.R. n. 600/1973; (ii) errata applicazione dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 (IVA dovuta per l'ammontare indicato in fattura) e doglianza per possibile duplicazione dell'imposta già eventualmente riscossa sui destinatari; (iii) prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 7, per violazione dei principi di trasparenza e capacità contributiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale abbia correttamente applicato il principio e le norme sull'accertamento induttivo: l'Ufficio, avendo reputato inattendibile la contabilità e constatato elementi (elenchi clienti/fornitori, consistenti movimentazioni bancarie, incompatibilità tra volume d'affari e struttura aziendale), poteva ricorrere all'accertamento induttivo/puro e determinare il reddito tenendo conto anche di una formula di riconoscimento forfettario dei costi. La Corte ha ritenuto legittima la determinazione del reddito basata sul risparmio d'imposta derivante dalle fatture ritenute fittizie e la ripartizione 50/50 in assenza di prova contraria. Quanto all'IVA, la Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 21, comma 7, DPR 633/1972 (in linea con diritto UE), l'emittente della fattura è debitore dell'imposta indicata anche se l'operazione è inesistente; i rimedi (rimborso/rettifica) sono ammessi soltanto in casi e condizioni specifiche (buona fede o eliminazione del rischio di perdita di gettito) che spettano al contribuente provare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina le condizioni per l'accertamento induttivo; la Corte ricorda che l'accertamento induttivo 'puro' è legittimo quando le scritture contabili sono ritenute inattendibili e che, in tale ipotesi, l'Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (presunzioni 'supersemplici').

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e art. 41‑bis

    L'art. 41 disciplina l'accertamento d'ufficio (omessa dichiarazione) e legittima l'uso di presunzioni 'supersemplici' con inversione dell'onere della prova; l'art. 41‑bis è richiamato in relazione ai controlli incrociati da altri accertamenti e alla possibilità di ricostruire il reddito sulla base dei dati emersi dal controllo su soggetti terzi.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura

    Principio della 'cartolarità': l'emittente della fattura è obbligato al versamento dell'IVA indicata anche quando l'operazione è oggettivamente inesistente; il diritto al rimborso o alla rettifica è possibile soltanto in casi specifici (buona fede o eliminazione del rischio di perdita di gettito) e l'onere di provarli grava sul contribuente. La norma è conforme al diritto UE.

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109

    Norma ordinaria sui requisiti di deducibilità dei costi imputati a conto economico; la Corte osserva che tale regola non impedisce, in caso di accertamento induttivo 'puro', il riconoscimento di costi in misura percentuale forfettaria o presunta, al fine di rispettare il principio di capacità contributiva.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Consente all'Ufficio, in sede di indagini, di utilizzare versamenti e prelevamenti bancari non giustificati ai fini della determinazione del reddito; la Corte segnala che considerare automaticamente tutte le operazioni bancarie come costi deducibili sarebbe inappropriato.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)

    Richiamata nella deduzione costituzionale proposta dal ricorrente; la Corte ritiene che i profili di trasparenza e chiarezza invocati non giustifichino l'annullamento dell'art. 21(7), perché la norma è coerente con il sistema IVA e con il diritto UE.

  • Direttiva 2006/112/CE (e Direttiva 77/388/CEE - sesta direttiva)

    Il diritto UE prevede che chi indica l'IVA in fattura può essere ritenuto debitore dell'imposta; la disciplina nazionale (art. 21, comma 7) è conforme agli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Giustizia riguardo al rischio di perdita di gettito e ai rimedi per il cessionario/cessionario.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo 'puro' è legittimo quando la contabilità è ritenuta inattendibile; in tale caso l'Amministrazione può usare presunzioni anche 'supersemplici' e il contribuente ha l'onere di fornire prove contrarie.
  • Quando il reddito è determinato con metodo induttivo 'puro', l'Ufficio deve comunque considerare (o determinare induttivamente) una componente costi in misura forfettaria o percentuale, per non tassare un presunto profitto lordo in contrasto con il principio di capacità contributiva.
  • In tema di IVA, l'emissione di una fattura contenente imposta rende l'emittente debitore dell'IVA indicata (principio di cartolarità); il diritto alla detrazione/rimborso per il destinatario o la rettifica per l'emittente è subordinato a condizioni (buona fede o eliminazione del rischio di perdita di gettito) che il contribuente deve provare.
  • La scelta del metodo accertativo (analitico, analitico‑presuntivo o induttivo) è discrezionale per l'Amministrazione quando ricorrono i presupposti di legge; il contribuente non può contestare la scelta in assenza di specifici pregiudizi o errori di diritto/fatto.
  • Se il contribuente contesta l'esistenza di operazioni indicate in fattura, l'onere della prova circa la loro effettiva sussistenza grava su di lui, e la mera esibizione della fattura o delle scritture formali non è in genere sufficiente a dimostrare la realtà delle operazioni.
  • La circostanza che l'Ufficio abbia già recuperato imposte da altri soggetti beneficiari non determina automaticamente l'abbattimento integrale della pretesa nei confronti dell'emittente; eventuali rimborsi o compensazioni seguono regole autonome e, in molti casi, richiedono accertamenti e prove specifiche.

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