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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva proposto ricorso avverso estratti di ruolo riferiti a più cartelle di pagamento concernenti tributi per annualità dal 1994 al 2003, deducendo di avere appreso l’esistenza delle cartelle solo tramite l’estratto di ruolo e contestando: la regolarità della notificazione delle cartelle, perché gli avvisi di ricevimento sarebbero stati firmati da soggetti diversi dal destinatario e non sarebbero state inviate le raccomandate informative; l’insufficienza della sola produzione delle copie delle relate di notifica, a fronte del disconoscimento di conformità agli originali e della richiesta di esibizione delle cartelle; l’intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese. La CTR aveva confermato l’inammissibilità del ricorso ritenendo corretta la decisione di primo grado, perché l’azione era stata proposta avverso estratti di ruolo e l’ente aveva documentato la notificazione delle cartelle, reputando inoltre infondata l’eccezione di prescrizione. In cassazione il contribuente ha denunciato violazioni di legge e vizi motivazionali, riproponendo le censure sulla notificazione, sulla prova della notificazione e sulla prescrizione.

La decisione

La Corte ha applicato lo jus superveniens introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, e il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Ha ritenuto che il ricorso originario fosse stato proposto contro l’estratto di ruolo e non ricorressero le speciali ipotesi che consentono l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella non validamente notificata. Per questo ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il principio iura novit curia: il giudice può attribuire diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti, purché restino immutati i fatti costitutivi della fattispecie e non introduca fatti nuovi non allegati dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come limite al potere di qualificazione del giudice: è vietato porre a base della decisione fatti non oggetto di puntuale allegazione o contestazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    L'estratto di ruolo non è impugnabile

    la disposizione è stata applicata ai processi pendenti; l’estratto di ruolo è un mero elaborato informatico e non un atto impositivo autonomamente impugnabile. È invece ammissibile la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo nei casi tassativi di pregiudizio specificamente indicati dalla norma.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021

    norma di interpretazione/applicazione immediata che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 introducendo il comma 4-bis sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • L. n. 215 del 2021

    legge di conversione che ha recepito la modifica legislativa sull’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per evidenziare che sono impugnabili gli atti impositivi o riscossivi, non l’estratto di ruolo in sé.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio idoneo a consentire l’impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale ulteriore ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può produrre un pregiudizio rilevante ai fini dell’impugnazione diretta.

  • art. 7 L. n. 890 del 1982

    invocato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione delle cartelle e la necessità delle raccomandate informative.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente a sostegno dei motivi relativi alla notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente con riferimento alle modalità di notificazione degli atti tributari.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973

    invocato per sostenere che la mera produzione delle copie delle relate di notifica non sarebbe stata sufficiente a provare la notificazione.

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato per il disconoscimento della conformità delle copie agli originali.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in relazione alla contestazione della conformità delle copie documentali agli originali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per l’omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso.

  • art. 3 Cost.

    citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 24 Cost.

    citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 101 Cost.

    citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 104 Cost.

    citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 113 Cost.

    citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 117 Cost.

    citato nel richiamo alle questioni di legittimità costituzionale dichiarate manifestamente infondate dalle Sezioni Unite, con riferimento all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo n. 1.

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel contesto delle questioni di costituzionalità ritenute infondate dalle Sezioni Unite.

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU

    richiamato nel contesto delle questioni di costituzionalità ritenute infondate dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è un atto interno o meramente ricognitivo, privo di autonoma portata impositiva: non è quindi di regola impugnabile in via diretta.
  • Dopo l’introduzione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, la tutela immediata contro ruolo o cartella non notificata o invalidamente notificata è consentita solo nelle ipotesi tassative in cui l’iscrizione a ruolo determini uno specifico pregiudizio normativamente indicato.
  • La disposizione sull’estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché specifica l’interesse ad agire rispetto alla contestazione del ruolo e della cartella non validamente notificata.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, ma non può fondare la decisione su fatti non puntualmente allegati o contestati.
  • Quando il ricorso originario investe solo l’estratto di ruolo e non ricorrono le ipotesi eccezionali di impugnazione diretta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche se vengano dedotte doglianze sulla notificazione delle cartelle o sulla prescrizione del credito sottostante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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