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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43679/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la sostituzione della misura cautelare (dagli arresti domiciliari all'obbligo di dimora). Il ricorrente deduceva: (i) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e vizi di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la sua contestata appartenenza a un'associazione dedita alla commercializzazione di carburante a tassazione agevolata si fondava solo sulla qualità di socio e legale rappresentante della società "Kremissa Carburanti", senza riscontro di un concreto inserimento nel sodalizio né della sua consapevolezza; (ii) inosservanza ed erronea applicazione della legge in ordine alle esigenze cautelari, lamentando la mancata attualità del pericolo poiché avrebbe cessato la qualità societaria, cambiato lavoro e residenza e interrotto i rapporti con gli altri soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., poiché il 28 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura cautelare e il ricorrente è stato rimesso in libertà; un'eventuale accoglienza del ricorso non produrrebbe effetti favorevoli. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di sopravvenuto venir meno dell'interesse, non si applicano le condanne alle spese né la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La norma viene evocata come titolo di reato contestato (associazione), ma la Corte di cassazione non entra nel merito della sussistenza dei gravi indizi perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse; la censura riguardava l'assenza di elementi che dimostrassero il concreto e consapevole inserimento del ricorrente nell'associazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, la misura cautelare impugnata è stata revocata e l'eventuale accoglimento non potrebbe produrre effetti favorevoli per il ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 7/1997, Sez. U. n. 6624/2011 e altra giurisprudenza citata)

    Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare diventa inammissibile se il ricorrente è stato rimesso in libertà durante il giudizio, e che le doglianze dovranno essere proposte, se del caso, contro eventuali nuovi provvedimenti cautelari successivi.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata viene revocata o il ricorrente è rimesso in libertà prima della decisione della Cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria, perché non configura una soccombenza della parte.
  • Le censure sul merito (es. insufficienza dei gravi indizi o erronea applicazione di norme penali come l'art. 416 c.p.) restano proponibili, se necessario, contro eventuali provvedimenti cautelari successivi che mantengano o reintrodurre misure sfavorevoli.
  • In situazioni analoghe è importante monitorare tempestivamente l'eventuale evoluzione del provvedimento cautelare (revoca, sostituzione, nuovo incidente cautelare) per individuare il corretto momento e il destinatario dell'impugnazione (eventualmente l'ordinanza che abbia attualmente efficacia).
  • Un ricorso alla Cassazione contro una misura cautelare perde efficacia pratica se non può più produrre un vantaggio concreto per il ricorrente; pertanto, quando la misura viene meno, è preferibile valutare l'impugnazione dell'eventuale nuovo provvedimento rilevante.

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