Cassazione Civile, Ordinanza n. 18802/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di irrogazione sanzioni per il periodo d’imposta 2010, relativo alla tardiva comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento. La società aveva contestato, in via preliminare, l’inesistenza giuridica dell’atto perché sottoscritto da soggetto privo della necessaria qualifica e in assenza di valida delega; nel merito aveva sostenuto la tempestività dell’adempimento, invocato il principio di legalità in relazione alla successiva modifica normativa del d.lgs. n. 175/2014 e, in subordine, la sproporzione della sanzione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ravvisando un vizio della delega; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che l’Agenzia non avesse dimostrato il corretto esercizio del potere delegato. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse deciso ultra petitum sul vizio della delega e che la società avrebbe dovuto integrare i motivi del ricorso; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che si trattava di delega di firma e non di funzioni, con conseguente erronea applicazione dei requisiti richiesti dalla CTR; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., censurando la ripartizione dell’onere probatorio e l’assunto secondo cui l’Agenzia avrebbe dovuto provare specifiche ragioni organizzative della delega (carenza di personale, assenza, vacanza, malattia ecc.), proprie invece della delega di funzioni e non della delega di firma.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo, ritenendo che dalla sentenza impugnata risultasse che l’eccezione sulla delega fosse stata già proposta nel ricorso introduttivo; ha inoltre rilevato che l’Agenzia, nel censurare tale affermazione, non aveva trascritto nel ricorso per cassazione le parti rilevanti degli atti processuali, con conseguente difetto di autosufficienza. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, reputandoli connessi. La Corte ha chiarito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento resa a un funzionario diverso dal titolare dell’ufficio ha natura di delega di firma e non di funzioni: si tratta di un mero decentramento interno privo di rilevanza esterna, che può essere attuato anche mediante ordini di servizio e non richiede l’indicazione di specifiche ragioni organizzative. In caso di contestazione, resta comunque ferma la necessità per l’Amministrazione di dimostrare il corretto esercizio del potere. Poiché la CTR aveva applicato principi propri della delega di funzioni, il giudizio è stato cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la disciplina dell’integrazione dei motivi nel processo tributario; la Corte esclude che, nel caso concreto, fosse necessaria una nuova integrazione perché la questione della delega risultava già dedotta nel ricorso introduttivo
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
invocato con l’art. 112 c.p.c. per censurare una decisione ultra petita; la censura è stata respinta perché non sorretta da adeguata trascrizione degli atti rilevanti
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al divieto di pronuncia ultra petita
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
la Corte ribadisce che l’avviso è nullo se manca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un impiegato direttivo da lui delegato; in caso di contestazione l’Amministrazione deve provare il corretto esercizio del potere, ma la delega in esame è una delega di firma
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
ritenuto non pertinente nel caso di delega di firma, perché riferibile alla diversa figura della delega di funzioni
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere probatorio; la Corte precisa che l’onere di prova va valutato secondo la corretta qualificazione della delega e non secondo i requisiti della delega di funzioni
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita a un funzionario diverso dal titolare dell’ufficio ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni, poiché comporta solo un decentramento interno privo di rilevanza esterna.
- La delega di firma può essere conferita anche mediante ordini di servizio e non richiede, di regola, l’indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita.
- In caso di contestazione della sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto delegato, l’Amministrazione deve dimostrare il corretto esercizio del potere delegato; tuttavia, non possono essere applicati i requisiti tipici della delega di funzioni a una mera delega di firma.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce che una questione non fosse stata proposta in primo grado deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo le parti rilevanti degli atti processuali necessari al controllo della censura.
- Nel processo tributario, l’ulteriore specificazione di una doglianza già contenuta nel ricorso introduttivo non integra necessariamente una nuova domanda o un motivo nuovo, se la questione risulta già ritualmente dedotta.
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