Sentenza del 08/11/2021 n. 8058 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
massima n. 133/2021 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Debiti tributari afferenti l'azienda ceduta notificata al cessionario - Omesso esperimento beneficium excussionis - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di una cartella di pagamento per IVA, IRPEF e addizionali riferite al 1999 trasferita al cessionario in seguito all'acquisto di un ramo d'azienda dal sig. D. V. Il contribuente ha contestato: 1) la mancata inerenza del debito al ramo d'azienda ceduto; 2) l'omessa iscrizione del debito nelle scritture contabili; 3) il mancato esperimento del beneficium excussionis (ossia l'obbligo di escutere prima il debitore originario); 4) la sproporzione tra l'ammontare del debito (?146.179,84) e il valore del ramo d'azienda acquisito (?5.000,00). Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso per violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/97 sia sotto il profilo della proporzione tra debito e valore dell'azienda sia per il mancato esperimento del beneficio dell'escussione.
La decisione
La Commissione d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondato il motivo di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, considerandolo soggetto legittimato a ricevere il gravame e a chiamare in causa l'ente impositore. Ha confermato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e degli atti successivi per violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/97 (mancato rispetto del beneficium excussionis e sproporzione tra debito e valore del ramo). Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in ?2.500,00.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 472/1997
Il debito tributario trasferito per cessione aziendale deve essere proporzionato al valore del ramo d'azienda ceduto; inoltre l'Erario (o il concessionario) deve, in prima battuta, escutere il debitore originario: solo in caso di sua insolvenza può rivolgersi al cessionario. Il mancato rispetto di tali prescrizioni rende illegittima l'iscrizione a ruolo e gli atti successivi.
art. 39 D.Lgs. n. 112/1999
Il concessionario della riscossione che intende difendersi da contestazioni che investono il merito della pretesa impositiva ha l'onere/ facoltà di chiamare in causa l'ente impositore; l'omessa chiamata può esporre il concessionario a rispondere dell'esito della lite.
Cass. civ., n. 2480/2020 (giurisprudenza citata)
Confermato che la presenza di contestazioni sul merito non determina automaticamente un litisconsorzio necessario con l'ente impositore; pertanto il concessionario deve attivamente chiamare l'ente se non vuole assumersi il rischio dell'esito del processo.
Massime di principio
- In caso di cessione di ramo d'azienda, le imposte addebitate al cessionario possono essere richieste solo nella misura proporzionata al valore del ramo effettivamente acquisito; una sproporzione grave può rendere illegittima la pretesa.
- L'agente della riscossione deve, prima di rivolgersi al cessionario, tentare l'escussione del debitore originario (beneficium excussionis); l'omissione di tale tentativo invalida l'iscrizione a ruolo e gli atti di riscossione successivi.
- Se il contribuente contesta il rapporto tra debito e ramo d'azienda, è utile documentare il valore del ramo ceduto (perizia, bilanci, atti di vendita) e l'assenza di inerenza del debito rispetto all'attività trasferita.
- Quando il gravame riguarda anche il merito della pretesa tributaria, il concessionario dovrebbe chiamare in causa l'ente impositore (art. 39 D.Lgs. 112/1999) per non assumersi da solo il rischio della lite; l'assenza di tale chiamata non priva però il concessionario della legittimazione passiva ad essere citato.
- Nel ricorso contro una cartella di pagamento a seguito di cessione aziendale, insistere su più censure (inelerenza, mancata annotazione contabile, sproporzione, mancato beneficium excussionis) è efficace: il giudice valuta sia l'aspetto formale (escussione del debitore originario) sia quello sostanziale (proporzione tra debito e valore ceduto).
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