Cassazione Civile, Ordinanza n. 30120/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista esercente l'attività di avvocato aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2002, deducendo che non sussistesse il presupposto dell'autonoma organizzazione. Il ricorso originario era stato respinto e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato il rigetto, ritenendo che dai quadri RE di un modello Unico emergessero compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività, idonei a presumere la sussistenza dei presupposti impositivi per l'IRAP. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ravvisato l'autonoma organizzazione per l'intero quadriennio, benché i compensi a collaboratori esterni risultassero solo per un anno; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione solo apparente, perché la CTR aveva fatto riferimento a un modello Unico imprecisato e, comunque, aveva esteso a tutte le annualità un dato riferibile al solo anno 2000 senza valutarne natura ed entità in rapporto al volume d'affari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, entrambi i motivi. Ha osservato che la sentenza impugnata non consentiva di collegare alle singole annualità la circostanza del pagamento di compensi a terzi, necessario per verificare se fosse non occasionale e dunque rilevante ai fini dell'autonoma organizzazione; inoltre, per l'unica annualità in cui tali versamenti risultavano indicati (2000), il giudice di merito non ne aveva esaminato natura ed entità in relazione al volume di affari. Per tale ragione la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997
richiamati per la verifica del presupposto impositivo dell'IRAP, in particolare dell'autonoma organizzazione
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento all'onere della prova del presupposto impositivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel giudizio relativo al rimborso dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione deve essere verificato con riferimento a ciascuna annualità d'imposta oggetto di contestazione, senza estensioni indifferenziate di dati riferibili a un solo periodo.
- La presenza di compensi corrisposti a terzi o a collaboratori esterni non è di per sé sufficiente: il giudice deve accertarne la natura, l'occasionalità o meno e l'entità, rapportandole al volume di affari, per valutare se integrino autonoma organizzazione.
- La motivazione è apparente quando afferma la sussistenza del presupposto impositivo senza rendere possibile comprendere quali specifici dati fattuali siano riferiti alle singole annualità e quale sia il percorso logico seguito per trarne la conclusione.
- In tema di imposta regionale sulle attività produttive, l'onere di allegare e dimostrare gli elementi idonei a fondare il presupposto impositivo non può essere assolto mediante affermazioni generiche o mediante il richiamo a un modello dichiarativo non specificamente collegato agli anni controversi.
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