Sentenza del 20/12/2016 n. 26279 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG e ILOR per l'anno 2004, con cui l'Amministrazione aveva rideterminato il prezzo di cessione di un immobile venduto dalla società, basandosi principalmente su una perizia estimativa predisposta da un tecnico incaricato dalla stessa contribuente. La società contestava sia la legittimità del secondo avviso di accertamento, emesso dopo l'annullamento e la sostituzione del primo, sia l'utilizzo del cosiddetto valore normale dell'immobile e della perizia come prova sufficiente del maggior prezzo. Contestava inoltre l'omessa valutazione di elementi contrari, tra cui il contratto di mutuo dell'acquirente, dal quale risultava un valore molto inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale non aveva deciso sulla censura relativa all'utilizzo del valore normale e non aveva chiarito se tale valore fosse stato utilizzato come presunzione legale o come presunzione semplice corroborata da ulteriori elementi. Ha accolto anche il quinto motivo, censurando la motivazione della CTR, che non aveva spiegato perché la perizia della parte venditrice dovesse prevalere sul contratto di mutuo dell'acquirente e sugli altri elementi probatori, né aveva considerato la finalità per cui la perizia era stata redatta. Il secondo motivo, relativo alla legittimità del nuovo avviso, è stato dichiarato infondato: la perizia, acquisita dopo il primo accertamento, costituiva un elemento nuovo non precedentemente conosciuto né conoscibile dall'Amministrazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, mentre il sesto è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La CTR ha omesso di esaminare una specifica censura della contribuente relativa al metodo di accertamento; tale omissione integra un vizio di omessa pronuncia.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
La norma disciplina l'accertamento delle imposte dirette. Il valore normale dell'immobile non può essere applicato automaticamente come presunzione legale per periodi e atti ai quali tale disciplina non era applicabile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La norma disciplina l'accertamento IVA. Per determinare il corrispettivo effettivo occorrono elementi probatori idonei, valutati secondo la disciplina temporalmente applicabile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4
Consente l'integrazione o modifica di un precedente accertamento solo in presenza di elementi nuovi, non conosciuti e non conoscibili dall'Amministrazione al momento del primo accertamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4
Prevede, per l'IVA, una regola analoga a quella dell'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973: un nuovo avviso è legittimo se fondato su elementi sopravvenuti o comunque nuovi.
L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265
Per gli atti anteriori al 4 luglio 2006, il valore normale è stato ricondotto nell'ambito delle presunzioni semplici, non essendo sufficiente da solo a fondare l'accertamento.
L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
Ha eliminato il riferimento al valore normale, ripristinando un sistema nel quale il maggior reddito o corrispettivo deve essere dimostrato mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; la Corte ne riconosce l'efficacia retroattiva in quanto adottata per adeguare la normativa al diritto dell'Unione europea.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L'accertamento analitico-induttivo può basarsi anche su presunzioni, purché dotate di adeguata gravità e precisione; in linea di principio può essere sufficiente anche un unico elemento, se particolarmente significativo.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione conserva l'onere di provare i presupposti della maggiore pretesa tributaria; l'acquisizione di una perizia della contribuente può costituire elemento presuntivo, ma non esonera il giudice dal valutarne attendibilità e forza probatoria.
Art. 2735 c.c.
Una perizia tecnica di parte non equivale automaticamente a confessione stragiudiziale; può però essere utilizzata come elemento presuntivo, da confrontare con gli altri dati disponibili.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve valutare le prove ritualmente introdotte; tuttavia, in cassazione la contestazione della valutazione probatoria deve essere formulata nei limiti dei motivi consentiti e con adeguata autosufficienza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3
La disposizione definisce il valore normale, ma il suo utilizzo non consente di sostituire automaticamente il prezzo effettivo di cessione, soprattutto per atti soggetti alla disciplina successiva che ha escluso la presunzione legale.
Massime di principio
- Un secondo avviso di accertamento è legittimo soltanto se fondato su elementi nuovi, non conosciuti né conoscibili dall'Amministrazione al momento del primo avviso; non è sufficiente rivalutare diversamente dati già disponibili.
- Una perizia estimativa di parte può essere utilizzata dall'Amministrazione come presunzione, anche se proviene dal contribuente, ma non costituisce automaticamente prova definitiva né confessione.
- Per accertare una plusvalenza o un maggior corrispettivo immobiliare occorre ricostruire il prezzo effettivo di vendita, non limitarsi a un valore teorico o di mercato come il valore OMI.
- La perizia deve essere valutata considerando metodologia, attendibilità e finalità concreta per cui è stata redatta, ad esempio una garanzia ipotecaria bancaria.
- Il giudice deve confrontare la perizia con tutti gli elementi contrari, come contratti di mutuo, documentazione contabile e altri dati di mercato, spiegando perché ne privilegia uno rispetto agli altri.
- Il valore normale, per i periodi e gli atti interessati dalla disciplina esaminata, non opera automaticamente come presunzione legale: può assumere rilievo solo come elemento presuntivo da corroborare o valutare secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- Anche un unico elemento può fondare una presunzione tributaria, purché sia specifico, grave e preciso e la motivazione del giudice esponga in modo logico il percorso seguito.
- L'omessa risposta a una specifica eccezione o censura è un vizio di omessa pronuncia e comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
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