Parere n. 76/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data 14 aprile 2020, notificato il 7 agosto 2020, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 14 aprile 2020, notificato il 7 agosto 2020, che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, deducendo eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che la verifica del reddito avrebbe dovuto riguardare i tre anni antecedenti alla domanda, presentata nel febbraio 2018; che per il 2015 risultava un reddito dichiarato e documentato di euro 9.200,00, non contestato dall'amministrazione; e che per gli anni 2016 e 2017 risultava un reddito di euro 10.800,00, mentre il provvedimento aveva indicato un reddito pari a zero. Nel corso del procedimento l'amministrazione ha riaperto l'istruttoria e ha adottato, il 27 giugno 2022, un decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso il 19 luglio 2022 alla Prefettura per la notifica all'interessata.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito, ossia la concessione della cittadinanza italiana. La riapertura dell'istruttoria e il successivo rilascio del provvedimento favorevole hanno determinato la piena soddisfazione dell'interesse azionato. Il Collegio ha quindi distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, rilevando che quest'ultima ricorre quando l'attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva dell'interesse fatto valere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza esame nel merito delle censure relative al requisito reddituale.
Osservazioni
Requisito reddituale
Le censure relative alla verifica dei redditi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 non sono state esaminate nel merito, poiché il successivo rilascio della cittadinanza ha integralmente soddisfatto l'interesse della ricorrente.
Cessazione della materia del contendere
La riapertura dell'istruttoria e l'adozione del decreto di concessione della cittadinanza costituiscono attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva, tale da determinare la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
domanda di concessione della cittadinanza italiana
La disposizione costituisce il titolo normativo sulla base del quale era stata presentata la domanda di concessione della cittadinanza, originariamente dichiarata inammissibile per carenza del requisito reddituale.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso è stato trattato secondo il procedimento consultivo previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività successiva della pubblica amministrazione, anche mediante l'adozione di un nuovo provvedimento, soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone un risultato concretamente satisfattivo ottenuto per effetto dell'attività successiva dell'amministrazione, mentre la seconda ricorre quando l'annullamento dell'atto impugnato è divenuto sostanzialmente inutile o il ricorrente non conserva più un interesse attuale alla decisione.
- Quando, nel corso del ricorso straordinario, l'amministrazione riapre l'istruttoria e adotta il provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente, l'interesse alla decisione sull'originario diniego viene integralmente meno e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Improcedibilità del ricorso straordinario contro il diniego di cittadinanza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina contro il Ministero dell'interno, avente a oggetto il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
Premesse e domanda originaria
La ricorrente aveva contestato il provvedimento ministeriale sostenendo che la verifica della sufficienza del reddito fosse stata effettuata erroneamente. In particolare, aveva dedotto che:
- per il 2018, essendo stata presentata la domanda nel febbraio dello stesso anno, si sarebbe dovuto fare riferimento ai tre anni precedenti;
- per il 2015 risultava un reddito dichiarato e documentato di euro 9.200,00, non contestato dall'amministrazione;
- per gli anni 2016 e 2017 risultava un reddito di euro 10.800,00, mentre il provvedimento impugnato aveva indicato un reddito pari a zero.
La ricorrente aveva qualificato tali profili come vizi di eccesso di potere.
Sviluppo successivo dell'istruttoria
Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell'interno ha riferito di avere riaperto l'istruttoria alla luce degli elementi forniti con il ricorso. All'esito del riesame, il 27 giugno 2022 è stato adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana, trasmesso il 19 luglio 2022 alla Prefettura competente per la notifica all'interessata.
L'amministrazione ha quindi ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Distinzione tra carenza di interesse e cessazione della materia del contendere
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio, già affermato dalla Sezione IV nella sentenza n. 303 del 2024, secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti.
La cessazione della materia del contendere si verifica quando l'attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, mediante un nuovo assetto derivante da fattori esterni o da un ulteriore provvedimento amministrativo. La sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando, tra l'altro, l'annullamento dell'atto impugnato è divenuto sostanzialmente inutile o il ricorrente non conserva più un interesse attuale alla decisione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Nel caso concreto, il rilascio della cittadinanza ha attribuito alla ricorrente il bene della vita cui aspirava. La riapertura dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento favorevole hanno quindi integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale fatto valere con il ricorso.
Per tale ragione, il Collegio non ha esaminato nel merito le contestazioni relative al requisito reddituale e ha ritenuto che fosse cessata la materia del contendere.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso sia improcedibile. L'esito favorevole ottenuto dalla ricorrente deriva dal successivo provvedimento amministrativo di concessione della cittadinanza, che ha reso inutile ogni decisione sull'originario provvedimento di inammissibilità.
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