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Sentenza

Sentenza n. 43/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, notificata in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento Centro Diurno di Martina Franca afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 14; CIG: 76151951B7), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno in € 2,51 per il periodo intercorrente dal 01.01.2022 sino al 30.09.2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera del Centro Diurno, in € 11,97, dal 01.10.2022 al 31.12.2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; - della nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali”; - della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale del 06.02.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale - nonché ove necessario, per la disapplicazione -del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; - del contratto di Repertorio n. 1309 del 27/07/2022, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”. per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 15 ottobre 2025 e depositati il 17 ottobre 2025: oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale, per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento -della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025 del 05.08.2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 –Integrazione registrazione di spesa anno 2025”, nella parte in cui, con specifico riferimento Centro Diurno di Martina Franca afferente al Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Taranto (Lotto 14; CIG: 76151951B7), delibera di registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 –Bilancio 2025” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; nonché ove necessario e per quanto di interesse -della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025dell’ASL TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025”;-della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025 dell’A.S.L. TA –Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Adeguamenti tariffari –richiesta estremi delle fatture di riferimento”; -della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025

Giustizia amministrativa202500189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione dell'ASL di Taranto n. 3145/2024, note consequenziali e successiva deliberazione commissariale n. 1251/2025, concernenti la quantificazione degli adeguamenti delle rette del Centro Diurno di Martina Franca e la registrazione dei relativi impegni di spesa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, affidataria mediante gara del servizio di gestione del Centro Diurno di Martina Franca, ha contestato la quantificazione degli adeguamenti tariffari derivanti dalle D.G.R. Puglia n. 1085/2021 e n. 1490/2022. Il contratto prevedeva una retta giornaliera di euro 82,88, suscettibile di adeguamento in presenza di provvedimenti regolamentari regionali, con applicazione delle decurtazioni previste dal capitolato, tra cui la quota relativa alla locazione dell'immobile maggiorata dell'8% per spese di organizzazione e amministrazione. L'ASL aveva riconosciuto un'integrazione di euro 2,51 per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2022 e di euro 11,97 dal 1° ottobre 2022, calcolata sulle tariffe regionali e al netto delle predette decurtazioni. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità per difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che l'ASL si fosse sostituita alla Regione nella determinazione delle tariffe; in subordine, la violazione del Regolamento regionale n. 11/2008, delle D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022 e dell'art. 6 del contratto, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e motivazione apparente. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, l'illegittimità derivata degli impegni di spesa e ha chiesto la corretta revisione del prezzo e la condanna dell'ASL al pagamento delle somme dovute. I motivi aggiunti hanno esteso le censure alla deliberazione commissariale n. 1251/2025 e agli ulteriori atti relativi all'anno 2025. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità per mancata impugnazione di una clausola contrattuale presupposta e, in subordine, ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha anzitutto riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., ritenendo che la controversia riguardasse la revisione dei prezzi nell'ambito di un contratto pubblico e che tale giurisdizione comprendesse sia l'an sia il quantum della pretesa revisionale, anche quando l'adeguamento trovi fondamento in clausole contrattuali anziché direttamente in disposizioni normative. Ha ritenuto non necessario esaminare l'eccezione relativa alla mancata impugnazione della clausola contrattuale presupposta, poiché le censure erano comunque infondate. Nel merito, ha escluso il difetto assoluto di attribuzione dell'ASL: l'amministrazione non aveva autonomamente rideterminato le tariffe regionali, ma aveva applicato le tariffe massime stabilite dalla Regione, calcolando l'integrazione dovuta secondo il contratto e il capitolato. Ha inoltre ritenuto legittima la decurtazione relativa alla locazione dell'immobile, maggiorata dell'8% per spese di organizzazione e amministrazione, poiché espressamente prevista dall'art. 2 del capitolato e non esclusa dal Regolamento regionale n. 11/2008 né dalle deliberazioni regionali. La durata quinquennale del contratto, l'art. 5 quanto alla retta di euro 82,88 e l'art. 6 quanto all'invariabilità del corrispettivo salvo provvedimenti regolamentari regionali sono stati considerati elementi decisivi per confermare il metodo di calcolo dell'ASL. È stata respinta anche la censura relativa agli interessi moratori, poiché l'ASL aveva rappresentato la necessità di verificare le fatture e di evitare duplicazioni di pagamento, mentre la ricorrente non aveva fornito gli elementi necessari per collegare le fatture ai periodi e agli importi richiesti. Sono state quindi respinte anche le domande di corretta revisione del prezzo, di condanna al pagamento e quelle relative agli impegni di spesa. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici comprende sia le controversie sull'an sia quelle sul quantum della revisione, anche quando la pretesa derivi da una clausola contrattuale.

  • artt. 1, 2, 3 e 9 Regolamento regionale Puglia n. 11/2008

    “Le tariffe individuate nell’allegata Tabella A) si applicano alle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal Reg. Reg. n. 3/2005”; “Dette tariffe saranno rivalutate, per quanto concerne le spese di personale, per effetto dei rinnovi dei CCNL, e, per quanto concerne le altre voci di costo, in sede di approvazione del DIEF, in misura pari al tasso di inflazione”

    Le disposizioni regolamentari individuano e aggiornano le tariffe massime regionali, ma non escludono l'applicazione delle ulteriori decurtazioni previste dal capitolato del singolo appalto.

  • D.G.R. Puglia n. 1085/2021

    Ha previsto, per i Centri Diurni, una tariffa massima giornaliera di euro 89,23 con decorrenza dal 1° gennaio 2021; tale tariffa è stata recepita dall'ASL per calcolare l'integrazione contrattuale.

  • D.G.R. Puglia n. 1490/2022

    Ha previsto, per i Centri Diurni, una tariffa massima giornaliera di euro 99,70 con decorrenza dal 1° ottobre 2022; tale tariffa è stata recepita dall'ASL per il successivo adeguamento.

  • art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto

    “applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n.1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione)”

    La clausola consente di calcolare il corrispettivo applicando alla tariffa massima regionale la decurtazione della quota di locazione, maggiorata dell'8% per spese di organizzazione e amministrazione.

  • artt. 5, comma 4, e 6 del contratto di repertorio n. 1309/2022

    “L'importo a base di gara, non rappresenta un vincolo per la A.S.L. che corrisponderà l'importo di €82,88 [...] al giorno per ciascun ospite”; “Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia”

    Il contratto stabilisce il corrispettivo iniziale e la sua invariabilità, fatta salva l'applicazione dei successivi provvedimenti regolamentari regionali, secondo le modalità di calcolo previste dal capitolato.

  • art. 3 d.lgs. 231/2002

    La pretesa agli interessi moratori non è stata riconosciuta, poiché l'ASL doveva ancora verificare la riferibilità delle fatture ai periodi e agli importi richiesti e scongiurare duplicazioni di pagamento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi di un contratto pubblico, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l'accertamento dell'an della revisione sia la determinazione del quantum, anche quando la pretesa revisionale trovi fondamento in una clausola contrattuale e non direttamente in una norma di legge.
  • Quando un contratto pubblico recepisce successive tariffe regionali prevedendo l'adeguamento del corrispettivo, l'amministrazione può calcolare l'integrazione dovuta applicando, oltre alla tariffa regionale, le decurtazioni espressamente stabilite dal capitolato di gara, purché tali decurtazioni non siano incompatibili con la disciplina regionale.
  • La fissazione regionale delle tariffe massime delle strutture sanitarie non impedisce all'amministrazione aggiudicatrice di applicare le modalità di determinazione del corrispettivo previste dalla lex specialis e dal contratto, senza che ciò integri esercizio di un potere di rideterminazione autonoma della tariffa regionale.
  • La domanda di interessi moratori su adeguamenti tariffari presuppone che il credito sia determinato o determinabile e che il creditore abbia fornito all'amministrazione gli elementi necessari per verificare periodo, fattura e importo dovuto; la necessità di evitare duplicazioni di pagamento può escludere la decorrenza degli interessi fino al completamento delle verifiche contabili.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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