Sentenza n. 84/2026 - Parma, Sezione 1
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’U.T.G. - Prefettura di Parma sull’istanza in data 30 maggio 2025 con cui il ricorrente chiedeva di provvedere allo sgombero e alla chiusura del Centro di accoglienza migranti di Martorano; - della fondatezza della domanda; ......per la condanna della Prefettura di Parma a pronunciarsi in merito alla richiesta di sgombero e chiusura del Centro di accoglienza migranti di Martorano avanzata dal ricorrente con PEC del 30 maggio 2025 ed a provvedere di conseguenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Parma sull'istanza di sgombero e chiusura del Centro di accoglienza straordinaria di Martorano
Esito
Favorevole al ricorrente (residente locale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sulla PEC del 30 maggio 2025, con cui aveva domandato lo sgombero e la chiusura del Centro di accoglienza di Martorano, ritenendone illegittima la perdurante operatività. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 1/2018 e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri relative allo stato di emergenza per i flussi migratori, sostenendo che i centri straordinari possono operare solo temporaneamente e per il tempo strettamente necessario, non oltre la durata dell'emergenza. Ha quindi affermato che, cessato lo stato di emergenza il 10 aprile 2025, sarebbe venuto meno il presupposto per il mantenimento del centro. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per esorbitanza dai poteri prefettizi, poiché la struttura, aperta nell'agosto 2023, sarebbe stata mantenuta oltre la funzione provvisoria ed emergenziale prevista dalla legge. Ha inoltre sostenuto la propria legittimazione e il proprio interesse ad agire in quanto residente a Martorano, titolare di uno stabile collegamento territoriale e portatore di interessi relativi alla sicurezza, all'incolumità e alle condizioni igienico-sanitarie della comunità locale. Ha chiesto anche l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e la condanna della Prefettura a provvedere conseguentemente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inutilizzabili, ai fini della decisione, la relazione istruttoria e la memoria difensiva dell'Amministrazione perché depositate tardivamente, a ridosso della camera di consiglio e in violazione dei termini dimidiati applicabili al rito sul silenzio. Ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse del ricorrente, sia quale residente sia quale presidente del comitato locale, ravvisando uno stabile e specifico collegamento territoriale e specifiche ragioni di giustizia ed equità idonee a fondare l'obbligo dell'Amministrazione di rispondere all'istanza. In applicazione dell'art. 2 l. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a., ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato alla Prefettura di Parma di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. La domanda è stata accolta solo quanto all'obbligo di provvedere: il giudice ha escluso di poter accertare la fondatezza della pretesa sostanziale, poiché la decisione sulla chiusura del centro richiede una complessa istruttoria e conserva margini di valutazione dell'autorità competente. È stata pertanto lasciata impregiudicata la questione se il centro debba essere effettivamente sgomberato e chiuso. La nomina del commissario ad acta è stata differita a un'eventuale successiva fase di persistente inerzia. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
la pubblica Amministrazione ha in generale il dovere di concludere il procedimento conseguente in modo obbligatorio ad un’istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso
L'Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato da un'istanza quando sussiste un obbligo di provvedere; l'obbligo può derivare anche da specifiche ragioni di giustizia ed equità e dai doveri di correttezza e buona amministrazione.
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la natura temporanea e provvisoria dei centri straordinari; la sentenza non decide, però, la fondatezza di tale interpretazione né la legittimità sostanziale della permanenza del centro.
art. 24, comma 3, d.lgs. 1/2018
La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla durata massima e alla prorogabilità dello stato di emergenza; la sentenza non definisce la questione sostanziale del rapporto tra cessazione dello stato di emergenza e permanenza del centro.
art. 31 c.p.a.
decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere
L'azione avverso il silenzio consente di ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere; il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale solo quando l'attività sia vincolata e non residuino margini di istruttoria o discrezionalità.
art. 117 c.p.a.
La disposizione disciplina il rito avverso il silenzio e, nel caso deciso, consente di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Le disposizioni sui termini dimidiati del rito camerale hanno condotto il TAR a escludere dal materiale utilizzabile la relazione e la memoria dell'Amministrazione depositate tardivamente.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
È stato disposto, dopo il passaggio in giudicato, l'invio della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- L'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso può sussistere non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche quando specifiche ragioni di giustizia ed equità, unite ai doveri di correttezza e buona amministrazione, facciano sorgere nel privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni della determinazione amministrativa.
- La presenza di una formale istanza impone, di regola, all'amministrazione di rispondere espressamente anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità.
- Il residente che dimostri uno stabile e specifico collegamento territoriale con il luogo interessato dall'attività amministrativa e deduca pregiudizi concreti alla sicurezza o all'incolumità della comunità locale può avere legittimazione e interesse a proporre l'azione avverso il silenzio sulla richiesta di esercizio dei poteri amministrativi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale è possibile solo quando l'attività amministrativa sia vincolata e non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori; se la decisione richiede una complessa istruttoria o valutazioni dell'autorità competente, il giudice deve limitarsi a ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel rito sul silenzio, gli atti difensivi e istruttori depositati oltre i termini dimidiati e in prossimità della camera di consiglio, senza giustificazione, non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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