Cassazione Civile, Ordinanza n. 22506/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di un appezzamento di terreno conclusa tra una fondazione e più privati. In primo grado questi ultimi avevano chiesto l’annullamento del contratto, o in subordine la risoluzione, deducendo che le caratteristiche e la situazione urbanistico-paesaggistica del bene e gli effetti di una parziale espropriazione ne avessero inciso l’utilizzabilità edificatoria. Dopo un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato una sentenza della corte territoriale per vizio di motivazione, il giudizio era stato riassunto davanti alla Corte d’appello di Palermo, la quale aveva confermato la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo con interessi e rivalutazione, condannando inoltre la fondazione al pagamento di una somma a titolo di interesse negativo. Nel ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che la corte di rinvio non si sarebbe attenuta ai criteri e ai limiti fissati dalla precedente sentenza rescindente; 2) violazione degli artt. 1476 e ss. c.c., contestando che potesse parlarsi di evizione totale del bene in difetto dei relativi presupposti legali. La ricorrente contestava, in sostanza, sia l’estensione dei poteri del giudice di rinvio sia la qualificazione giuridica dei fatti accertati in merito alla perdita di utilità edificatoria del terreno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di rinvio si è mantenuta nei limiti fissati dalla precedente cassazione: essendo il primo annullamento intervenuto per insufficiente motivazione, il giudice di rinvio poteva riesaminare liberamente le risultanze processuali, con il solo limite di non rifondare la decisione sugli stessi elementi già censurati e di rispettare gli eventuali principi di diritto già affermati. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, la ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie; inoltre, il giudice di merito aveva legittimamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e tale adesione integra motivazione sufficiente. La Corte ha quindi confermato la condanna della fondazione alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza ravvisare i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti della sentenza rescindente; se l’annullamento è per vizio di motivazione, il rinvio consente una nuova valutazione dei fatti nei limiti indicati dalla Cassazione
art. 360 n. 3 c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare una reale violazione di legge e non può risolversi nella richiesta di una nuova rivalutazione del fatto
artt. 1476 e ss. c.c.
invocati per contestare la sussistenza dei presupposti dell’evizione totale in una compravendita
art. 96 c.p.c.
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata
art. 378 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito di memoria, qualificata come meramente illustrativa
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando una sentenza è cassata per vizio di motivazione, il giudice di rinvio riacquista piena libertà di riesaminare il compendio probatorio e di valutare nuovamente i fatti, salvo il limite di non fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati e di rispettare gli eventuali principi di diritto espressamente enunciati.
- Nel giudizio di cassazione avverso la decisione del giudice di rinvio, la doglianza ex art. 384 c.p.c. è fondata solo se il giudice di rinvio ha effettivamente oltrepassato i limiti della pronuncia rescindente; non è sufficiente che abbia adottato una soluzione diversa da quella auspicata dalla parte.
- La censura che, sotto la forma della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti, la valutazione delle prove o le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è inammissibile in sede di legittimità.
- L’adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può costituire motivazione sufficiente, quando dal complesso della decisione emerga il percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata.
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