Cassazione Civile, Ordinanza n. 09097/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone per il periodo d'imposta 2009, con recupero a tassazione di maggiore IRAP e IVA per disconoscimento di costi ritenuti non documentati o inesistenti e per IVA contabilizzata in reverse charge. Un socio, in proprio e quale socio della società, ha impugnato l'atto; la CTP ha annullato l'accertamento e la CTR ha confermato l'annullamento, escludendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ma ritenendo effettivi e inerenti i costi contestati. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, trattandosi di accertamento relativo a società di persone; 2) violazione delle norme su deducibilità e prova dei costi, per avere la CTR valorizzato elementi probatori ritenuti insufficienti rispetto a fatture asseritamente generiche; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche per incertezza sul contenuto decisorio. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA nelle verifiche a tavolino. In prossimità della decisione il resistente ha inoltre chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata di una controversia parallela sul medesimo avviso; la Corte ha ricondotto tale definizione agevolata anche al socio coobbligato.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, perché ha rilevato che il giudizio parallelo sul medesimo avviso di accertamento, promosso dalla società e da altri soci, era stato dichiarato estinto per definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Applicando il comma 14 della norma, la Corte ha ritenuto che la definizione perfezionata dalla società di persone giovasse anche al socio coobbligato solidale e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio anche nei confronti del resistente. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
violazione e falsa applicazione
richiamato dall'Agenzia a sostegno della necessità dell'integrità del contraddittorio nei giudizi tributari relativi a società di persone
art. 64 d.P.R. 917/1986
richiamato nel secondo motivo in tema di deducibilità dei costi contestati
art. 109 d.P.R. 917/1986
richiamato nel secondo motivo in tema di requisiti di deducibilità e inerenza dei costi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per i motivi di nullità della sentenza
art. 12, comma 7, L. 212/2000
invocato dal resistente per sostenere l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche fiscali
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
base normativa della definizione agevolata delle controversie tributarie che ha determinato l'estinzione del giudizio
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
richiamato per regolare il regime delle spese nella definizione agevolata
art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018
interpretato nel senso che la definizione della controversia perfezionata dalla società di persone giova anche al socio coobbligato
Cass. Sez. U. n. 3116/2006
richiamata per affermare la legittimazione processuale esclusiva dell'Agenzia delle entrate nei giudizi introdotti dopo il 1 gennaio 2001
Cass. n. 10347/2022
richiamata come precedente conforme sul riflesso favorevole della definizione della controversia ai soci coobbligati
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a società di persone, la definizione agevolata perfezionata dalla società può spiegare effetti riflessi anche nei confronti del socio coobbligato solidale, determinando l'estinzione del giudizio anche a suo favore.
- Quando interviene una definizione agevolata della controversia sul medesimo avviso di accertamento, la Corte può dichiarare assorbito l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
- In materia di contenzioso tributario, la legittimazione processuale nei giudizi instaurati dopo il 1 gennaio 2001 spetta all'Agenzia delle entrate quale successore nei rapporti e nei poteri relativi all'obbligazione tributaria.
- La disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie va applicata in modo tale da estendere l'effetto estintivo ai soggetti obbligati in solido quando la controversia riguarda un accertamento unitario riferito alla società di persone.
- Nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la specifica previsione normativa richiamata dalla Corte.
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