Cassazione Penale, Sentenza n. 40991/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado (condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione di beni sociali e bancarotta documentale), contestando: per Fantinati molteplici vizi di motivazione (valutazione della prova testimoniale e documentale, travisamento delle dichiarazioni, rilevanza dell'intestazione fittizia delle quote sociali, determinazione delle pene accessorie); inoltre chiedeva la declaratoria di prescrizione. Per Betto si denunciava l'illegittima riunione in appello dei riti (abbreviato vs ordinario) e si contestava la qualificazione dei beni come patrimoniali della società (sostenendo che erano in realtà in locazione/affitto d'azienda e pertanto non potevano costituire distrazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di Fantinati relativo all'illegalità delle pene accessorie (per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha modificato la lettura dell'art. 216 l.f.) e, accertata l'illegalità delle pene accessorie, ha constatato l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (termine esteso ex art. 161 c.p. e considerata la durata e le sospensioni). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione. La declaratoria di estinzione è stata estesa anche al coimputato non ricorrente (o il cui ricorso fosse inammissibile) ai sensi dei principi richiamati, con conseguente impossibilità di riesaminare i vizi di merito della decisione impugnata in presenza della causa estintiva.
Norme richiamate
Costituzione / Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 05/12/2018
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni
la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'impostazione che fissava automaticamente la durata a dieci anni; la pronuncia ha inciso sulla legittimità delle pene accessorie determinate anteriormente
art. 161 c.p. (calcolo della prescrizione)
servito per determinare il termine prolungato applicabile al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (12 anni e 6 mesi) e per valutare se la prescrizione sia intervenuta
art. 129 c.p.p., comma 2
limita l'ambito del controllo di legittimità quando è intervenuta una causa estintiva: il giudice di legittimità verifica l'evidenza delle condizioni per la declaratoria piuttosto che riesamina compiutamente il merito
art. 587 c.p.p.
la declaratoria di estinzione del reato si estende anche al coimputato non ricorrente quando l'effetto estensivo dell'impugnazione lo giustifica
art. 620 c.p.p., lett. a
richiamato nel contesto delle modalità di annullamento e declaratoria di estinzione (norme procedurali sulla decisione della Cassazione)
art. 216 l.f. (norma richiamata dalla Consulta)
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"
la formulazione originaria è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte che fissava automaticamente la durata; la declaratoria di illegittimità ha implicazioni sulle pene accessorie pronunciate antecedentemente
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter
richiamato come norma che consente la requisitoria scritta del Procuratore Generale in Cassazione nel contesto della procedura emergenziale
Massime di principio
- Se una pronuncia di illegittimità costituzionale incide sulle pene accessorie applicate con sentenza definitiva, ciò può pregiudicare la stabilità della decisione e consentire la verifica dell'intervenuta prescrizione del reato.
- Quando la prescrizione del reato è accertata in Cassazione la declaratoria di estinzione può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; in tale ipotesi il controllo di legittimità sul merito è limitato e non si procede ad un nuovo esame pieno delle questioni di fatto.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione disposta in favore di un ricorrente può estendersi anche ai coimputati non ricorrenti, purché l'effetto estensivo non sia di natura esclusivamente personale.
- Le contestazioni sulla valutazione della prova (vizi di motivazione, travisamento della prova, valutazione dell'attendibilità di testimonianze) diventano irrilevanti in Cassazione se il reato è estinto: l'attenzione della Corte si concentra allora sulla verifica formale dell'esistenza della causa estintiva.
- La riunione in appello di procedimenti celebrati con riti diversi (abbreviato vs ordinario) può essere oggetto di doglianza per incompatibilità o contaminazione, ma la sua inammissibilità richiede dimostrare un concreto pregiudizio nella valutazione delle prove o l'impossibilità di separare gli atti rilevanti tra i due riti.
- Sulle fattispecie patrimoniali (es. beni in leasing o in affitto d'azienda) la qualificazione del bene come parte del patrimonio sociale è fondamentale per configurare il reato di distrazione: se il bene non è entrato nel patrimonio societario, il reato non può sussistere.
- È essenziale calcolare con precisione i termini di prescrizione (inclusi proroghe e sospensioni processuali): differenze anche di pochi mesi possono determinare l'estinzione del reato.
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