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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06506/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (militare)

La controversia

Un soggetto che aveva riportato invalidità permanenti durante il servizio obbligatorio di leva nel 1968 agiva in giudizio per ottenere i benefici previsti per le vittime del dovere e/o per i soggetti equiparati, non riconosciuti in sede amministrativa. Il fatto storico all’origine della domanda era un incendio sviluppatosi durante un servizio di attivazione e controllo di postazioni fisse di difesa lungo il confine con la Jugoslavia: nel bunker o nell’area di servizio era stata usata una lampada ad olio alimentata con kerosene da un commilitone, con conseguente violento incendio e lesioni permanenti del ricorrente. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, escludendo l’applicabilità dell’art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 perché riteneva decisiva la mancata derivazione dell’evento dalla pericolosità intrinseca dell’attività svolta o da particolari condizioni di fatica/usura, valorizzando invece l’azione improvvida del commilitone. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: (1) violazione dell’art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, per avere la Corte territoriale richiesto in modo eccessivamente restrittivo un nesso tra danno e pericolosità intrinseca dell’attività, senza considerare che il rischio può aggravarsi per condotte di terzi e per la concreta necessità di operare nell’oscurità; (2) omesso esame di un fatto decisivo, e cioè che l’incendio era stato determinato dalla necessità di illuminare il bunker in assenza di altri mezzi, come risultante anche da un decreto ministeriale richiamato in ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e congiuntamente esaminabili i due motivi. Ha affermato che l’art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 va interpretato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite nel senso che i requisiti della "missione di qualunque natura" e delle "particolari condizioni ambientali od operative" non richiedono che l’evento sia provocato dalla pericolosità intrinseca dell’attività in sé, essendo sufficiente che esso si verifichi in un contesto non riconducibile al normale modo di svolgimento della funzione. Ha quindi ritenuto che, nel caso concreto, l’attività di vigilanza nel bunker integrasse una missione e che l’incendio, sviluppatosi per l’uso di una lampada ad olio in un ambiente improvvisamente organizzato e rischioso, configurasse una particolare condizione ambientale od operativa. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564

    La disciplina dei benefici per le vittime del dovere e per i soggetti equiparati richiede, per il comma 564, una "missione di qualunque natura" e "particolari condizioni ambientali od operative"; tali espressioni vanno intese in senso non restrittivo e secondo il normale modo di svolgimento dell’attività, sicché è sufficiente un evento non previsto dalla fisiologica esecuzione della funzione.

  • D.M. Ministero della difesa n. 27 del 30 ottobre 2009

    È richiamato dal ricorrente come fonte di supporto fattuale sulla necessità di illuminare il bunker e sull’assenza di altri mezzi, ma il testo non ne riporta una specifica interpretazione autonoma della Corte.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento dei benefici per vittime del dovere o soggetti equiparati, la "missione di qualunque natura" può riguardare anche attività ordinarie e non straordinarie, purché svolte nell’ambito di compiti dovuti dal soggetto.
  • Le "particolari condizioni ambientali od operative" ricorrono quando l’evento lesivo si colloca al di fuori del normale modo di svolgimento dell’attività, cioè in una situazione non contemplata dalla fisiologica organizzazione del servizio.
  • Non è necessario che il danno derivi dalla sola pericolosità intrinseca dell’attività: il rischio può essere reso particolare anche da concrete modalità operative, da condizioni ambientali anomale o da errori organizzativi/condotte altrui.
  • In sede di legittimità, la decisione di merito è censurabile quando interpreta in modo eccessivamente restrittivo la norma sui benefici, trascurando il corretto parametro del "normale modo di svolgimento" dell’attività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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