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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24397/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Onesto Teresa era gravemente indiziata del reato di corruzione in atti giudiziari (art. 318 e 319-ter c.p. richiamati) in concorso con Sellitto Antonio, ufficiale giudiziario: nell'ambito di una procedura di sfratto per morosità l'ufficiale giudiziario avrebbe ricevuto dall'avv. Onesto una somma di denaro come remunerazione per l'esecuzione sollecita del rilascio dell'immobile. L'indagata ha impugnato l'ordinanza che applicava la misura cautelare dell'interdizione dalla professione forense per tre mesi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando tra l'altro l'assenza di prova del nesso di corrispettività e l'assenza di un vantaggio concreto conseguito, nonché che i tempi e le modalità dello sfratto erano compatibili con la regolarità della procedura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha censurato il Tribunale per aver limitato la propria cognizione al solo profilo delle esigenze cautelari ritenendo che la difesa non avesse contestato i gravi indizi, senza però motivare perché i fatti siano effettivamente riconducibili alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari e senza valutare se fossero presenti tutti gli elementi strutturali richiesti (elementi della corruzione comune più l'elemento specializzante di favorire o danneggiare una parte). Per tali carenze l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, che dovrà riesaminare integralmente la questione cautelare, accertando la sussistenza di tutti i presupposti legali e verificando se i fatti siano riconducibili al reato contestato o ad altra fattispecie meno grave.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Riferito come elemento strutturale della corruzione comune; la Cassazione richiama che gli artt. 318-319 contengono le condotte dei pubblici ufficiali cui si collega la punibilità.

  • art. 319 cod. pen.

    Richiamato nell'ambito del principio che la corruzione in atti giudiziari è una specie della corruzione comune e ne contiene i requisiti strutturali.

  • art. 319-ter cod. pen.

    La corruzione in atti giudiziari richiede, oltre agli elementi della corruzione comune, l'elemento specializzante della finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo; occorre accertare la direzione intenzionale del comportamento del pubblico ufficiale al momento dell'atto.

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato per distinguere la punibilità di chi dà o promette denaro (soggetto attivo diverso rispetto al pubblico ufficiale che riceve).

  • art. 292 cod. proc. pen.

    La Cassazione richiama il modello di motivazione richiesto dagli artt. 273 e segg. e l'esigenza che l'appello cautelare del PM consenta al tribunale di riesaminare integralmente i presupposti per l'adozione della misura cautelare; il tribunale dell'appello non è vincolato a limitarsi ai soli punti espressamente censurati.

  • artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.

    Indicano i presupposti e i criteri (concretezza e attualità degli indizi, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità della misura) che il tribunale dell'appello deve valutare integralmente quando decide sulla richiesta cautelare del PM.

  • Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004 (Donelli)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'appello del Pubblico Ministero devolve al tribunale una cognizione estesa all'integrale verifica delle condizioni richieste per una misura cautelare e che il tribunale dell'appello deve riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza.

  • Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 (Mills)

    Richiamata per il principio che la corruzione in atti giudiziari è una specie della corruzione comune e quindi presuppone tutti gli elementi della corruzione 'genere' ai quali si aggiunge l'elemento specializzante.

Massime di principio

  • In un appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero il tribunale deve riesaminare integralmente i presupposti della misura (gravità indiziaria, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità), non potendo limitare la cognizione a un solo aspetto anche se il PM si è concentrato su di esso.
  • Per la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) occorre dimostrare non solo lo scambio di utilità ma anche la finalità specifica del pubblico ufficiale di favorire o danneggiare una parte nel procedimento: la motivazione deve indicare perché i fatti concretamente accertati manifestano tale finalità.
  • La qualificazione del fatto come corruzione in atti giudiziari richiede l'accertamento di tutti gli elementi strutturali della corruzione comune (artt. 318-319) oltre all'elemento specializzante; se mancano accertamenti su tali elementi la decisione cautelare è viziata.
  • Se la motivazione del giudice è silente su profili essenziali (nexo di corrispettività, vantaggio concreto, finalità dell'atto del pubblico ufficiale), la Cassazione è propensa ad annullare e rimandare per un nuovo esame motivato.
  • Le esigenze cautelari devono essere fondate su elementi concreti e attuali che giustifichino la misura; la mera presenza di indizi, senza adeguata spiegazione del pericolo concreto, non è sufficiente.

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