Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10113 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società U. aveva chiesto il rimborso di €10.401,31 versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise relative all'energia elettrica consumata negli stabilimenti produttivi (giugno 2010 - dicembre 2012), sostenendo l'incompatibilità dell'imposta con la Direttiva CE 2008/118 e deducendo, alternativamente, vizi del provvedimento e carenza di legittimazione dell'Amministrazione a negare il rimborso. L'Agenzia aveva respinto l'istanza eccependo la mancanza, in capo alla ricorrente, della qualifica di soggetto obbligato al pagamento dell'imposta e l'inapplicabilità diretta della Direttiva. In primo grado la CTP aveva dato ragione alla società; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la legittimazione al rimborso spettasse unicamente al fornitore/titolare passivo dell'accisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della S.p.A. U., confermando che, secondo l'assetto normativo e la giurisprudenza consolidata, le imposte addizionali sulle accise (come l'addizionale provinciale sull'energia elettrica) sono dovute dal fornitore/titolare passivo e che il diritto di chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria spetta, in via ordinaria, esclusivamente a quel soggetto. Il consumatore finale può agire civilisticamente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito; solo in ipotesi eccezionali — ove il ricorso civilistico si rivelasse eccessivamente gravoso o non garantisse effettività in violazione del diritto UE — il consumatore potrebbe rivolgersi direttamente all'Amministrazione, previo specifico allegato e prova della carenza di rimedi effettivi. La Corte ha inoltre compensato le spese processuali dato il peculiare sviluppo giurisprudenziale intervenuto dopo il ricorso.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 settembre 1995, n.504 (T.U.A.)

    "l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata" (art.14 co.2) ; riferimenti: art.2 co.1, art.14 co.2, art.16 co.3, art.53 co.1 lett.a, art.56

    Il rapporto tributario relativo alle accise sorge con la fabbricazione/importazione e il soggetto passivo è il fornitore/chi immette in consumo; l'azione di rimborso verso l'Amministrazione è connessa al pagamento effettuato dal soggetto obbligato e soggetta a termini decadenziali (due anni dalla data del pagamento). Le norme su rivalsa mostrano che l'onere economico trasferito al consumatore è distinto dalla titolarità dell'obbligazione tributaria.

  • D.L. 28 novembre 1988, n.511 (art.6 co.3)

    Le imposte addizionali sull'energia elettrica sono imputate al fornitore; la traslazione del costo sul consumatore è fenomeno economico/civilistico e non modifica la titolarità del rapporto tributario.

  • D.L. 30 settembre 1982, n.688 (art.19 co.1)

    "chi ha indebitamente corrisposto ... ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova [...] che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale"

    Per i tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario il rimborso è subordinato alla prova che l'onere non sia stato trasferito; principio analogo per i tributi comunitari è richiamato dalla L. 428/1990 con il divieto per l'Amministrazione di presumere il trasferimento.

  • Legge 29 dicembre 1990, n.428 (art.29 co.2 e co.3)

    "i diritti doganali ... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni"

    Per tributi incompatibili con il diritto UE lo Stato rimborsa se il relativo onere non è stato trasferito; l'accertamento del trasferimento richiede prova, non semplici presunzioni amministrative.

  • Direttiva 2008/118/CE (art.9 par.2)

    Stabilisce il principio generale del rimborso per imposte indebitamente riscosse e delega agli Stati membri le modalità procedurali; le procedure nazionali devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività del diritto UE.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione e CGUE

    La Cassazione (tra cui Cass. n.9567/2013, Cass. n.14200/2019 e altre pronunce di Sezioni Unite) ha ribadito che la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo (fornitore) e che l'azione del consumatore è ordinariamente quella civilistica di ripetizione. La Corte di Giustizia UE (es. sentenze su principio di effettività: Farkas C-564/15, Nestrade C-562/17, ecc.) impone che i rimedi nazionali non rendano estremamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE; in mancanza di rimedi effettivi il consumatore potrebbe eccezionalmente rivolgersi all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria per accise e addizionali è, di regola, il soggetto passivo tributario (il fornitore o chi immette in consumo).
  • Il consumatore finale che ha subito il costo trasferito dall'accisa deve, di norma, ottenere la restituzione mediante azione civile di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; non si qualifica come 'azione di rimborso' verso l'Amministrazione.
  • Eccezionalmente il consumatore può rivolgersi direttamente all'Amministrazione per il rimborso solo se dimostra l'assenza di rimedi effettivi e conformità al principio UE di effettività (ad es. quando l'azione civile risulti sproporzionatamente gravosa o inefficace) e purché allegati e provati i presupposti.
  • I termini di decadenza per l'azione di rimborso decorrono dal pagamento effettuato dal soggetto obbligato (di regola il fornitore) e non da quando il costo economico viene effettivamente sopportato dal consumatore finale; occorre pertanto attenzione ai termini (es. due anni per il rimborso ordinario, 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il fornitore che deve ripetere somme a terzi).
  • La prova del trasferimento dell'onere è rilevante: per ottenere il rimborso l'attore deve dimostrare che l'imposta non è stata trasferita su altri soggetti (e l'Amministrazione non può basarsi su semplici presunzioni).
  • Prima di proporre istanza di rimborso all'Amministrazione conviene verificare chi è il reale soggetto passivo e valutare l'efficacia dell'azione civile contro il fornitore; in caso di dubbio documentare e provare l'impossibilità o l'inefficacia del rimedio interno per invocare una deroga per ragioni di effettività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.