Sentenza del 28/05/2020 n. 10113 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società U. aveva chiesto il rimborso di €10.401,31 versati a titolo di addizionale provinciale sulle accise relative all'energia elettrica consumata negli stabilimenti produttivi (giugno 2010 - dicembre 2012), sostenendo l'incompatibilità dell'imposta con la Direttiva CE 2008/118 e deducendo, alternativamente, vizi del provvedimento e carenza di legittimazione dell'Amministrazione a negare il rimborso. L'Agenzia aveva respinto l'istanza eccependo la mancanza, in capo alla ricorrente, della qualifica di soggetto obbligato al pagamento dell'imposta e l'inapplicabilità diretta della Direttiva. In primo grado la CTP aveva dato ragione alla società; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la legittimazione al rimborso spettasse unicamente al fornitore/titolare passivo dell'accisa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della S.p.A. U., confermando che, secondo l'assetto normativo e la giurisprudenza consolidata, le imposte addizionali sulle accise (come l'addizionale provinciale sull'energia elettrica) sono dovute dal fornitore/titolare passivo e che il diritto di chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria spetta, in via ordinaria, esclusivamente a quel soggetto. Il consumatore finale può agire civilisticamente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito; solo in ipotesi eccezionali — ove il ricorso civilistico si rivelasse eccessivamente gravoso o non garantisse effettività in violazione del diritto UE — il consumatore potrebbe rivolgersi direttamente all'Amministrazione, previo specifico allegato e prova della carenza di rimedi effettivi. La Corte ha inoltre compensato le spese processuali dato il peculiare sviluppo giurisprudenziale intervenuto dopo il ricorso.
Norme richiamate
D.lgs. 30 settembre 1995, n.504 (T.U.A.)
"l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata" (art.14 co.2) ; riferimenti: art.2 co.1, art.14 co.2, art.16 co.3, art.53 co.1 lett.a, art.56
Il rapporto tributario relativo alle accise sorge con la fabbricazione/importazione e il soggetto passivo è il fornitore/chi immette in consumo; l'azione di rimborso verso l'Amministrazione è connessa al pagamento effettuato dal soggetto obbligato e soggetta a termini decadenziali (due anni dalla data del pagamento). Le norme su rivalsa mostrano che l'onere economico trasferito al consumatore è distinto dalla titolarità dell'obbligazione tributaria.
D.L. 28 novembre 1988, n.511 (art.6 co.3)
Le imposte addizionali sull'energia elettrica sono imputate al fornitore; la traslazione del costo sul consumatore è fenomeno economico/civilistico e non modifica la titolarità del rapporto tributario.
D.L. 30 settembre 1982, n.688 (art.19 co.1)
"chi ha indebitamente corrisposto ... ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova [...] che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale"
Per i tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario il rimborso è subordinato alla prova che l'onere non sia stato trasferito; principio analogo per i tributi comunitari è richiamato dalla L. 428/1990 con il divieto per l'Amministrazione di presumere il trasferimento.
Legge 29 dicembre 1990, n.428 (art.29 co.2 e co.3)
"i diritti doganali ... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni"
Per tributi incompatibili con il diritto UE lo Stato rimborsa se il relativo onere non è stato trasferito; l'accertamento del trasferimento richiede prova, non semplici presunzioni amministrative.
Direttiva 2008/118/CE (art.9 par.2)
Stabilisce il principio generale del rimborso per imposte indebitamente riscosse e delega agli Stati membri le modalità procedurali; le procedure nazionali devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività del diritto UE.
Giurisprudenza Corte di Cassazione e CGUE
La Cassazione (tra cui Cass. n.9567/2013, Cass. n.14200/2019 e altre pronunce di Sezioni Unite) ha ribadito che la legittimazione al rimborso spetta al soggetto passivo (fornitore) e che l'azione del consumatore è ordinariamente quella civilistica di ripetizione. La Corte di Giustizia UE (es. sentenze su principio di effettività: Farkas C-564/15, Nestrade C-562/17, ecc.) impone che i rimedi nazionali non rendano estremamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto UE; in mancanza di rimedi effettivi il consumatore potrebbe eccezionalmente rivolgersi all'Amministrazione.
Massime di principio
- Il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria per accise e addizionali è, di regola, il soggetto passivo tributario (il fornitore o chi immette in consumo).
- Il consumatore finale che ha subito il costo trasferito dall'accisa deve, di norma, ottenere la restituzione mediante azione civile di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore; non si qualifica come 'azione di rimborso' verso l'Amministrazione.
- Eccezionalmente il consumatore può rivolgersi direttamente all'Amministrazione per il rimborso solo se dimostra l'assenza di rimedi effettivi e conformità al principio UE di effettività (ad es. quando l'azione civile risulti sproporzionatamente gravosa o inefficace) e purché allegati e provati i presupposti.
- I termini di decadenza per l'azione di rimborso decorrono dal pagamento effettuato dal soggetto obbligato (di regola il fornitore) e non da quando il costo economico viene effettivamente sopportato dal consumatore finale; occorre pertanto attenzione ai termini (es. due anni per il rimborso ordinario, 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il fornitore che deve ripetere somme a terzi).
- La prova del trasferimento dell'onere è rilevante: per ottenere il rimborso l'attore deve dimostrare che l'imposta non è stata trasferita su altri soggetti (e l'Amministrazione non può basarsi su semplici presunzioni).
- Prima di proporre istanza di rimborso all'Amministrazione conviene verificare chi è il reale soggetto passivo e valutare l'efficacia dell'azione civile contro il fornitore; in caso di dubbio documentare e provare l'impossibilità o l'inefficacia del rimedio interno per invocare una deroga per ragioni di effettività.
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