Sentenza del 16/02/2016 n. 23 - Comm. Trib. II grado di Trento
CONDONO - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - CREDITI DA DICHIARAZIONE - DIRITTO AL RIMBORSO - NON SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso di un credito risultante dalla dichiarazione, anche deducendo l'asserita insussistenza del presupposto impositivo. Tuttavia, la relativa annualità era stata già definita mediante una procedura di definizione agevolata delle liti pendenti.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata esclusa. La definizione agevolata ha natura transattiva e comporta il componimento delle contrapposte pretese relative all'annualità definita. Di conseguenza, essa preclude al contribuente la possibilità di avanzare ulteriori pretese restitutorie, anche qualora invochi successivamente il difetto del presupposto d'imposta. La definizione determina quindi l'azzeramento della pretesa di rimborso, a fronte dell'eventuale rinuncia dell'Amministrazione a ulteriori rivendicazioni.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una lite tributaria normalmente chiude in modo transattivo e definitivo le pretese relative all'annualità oggetto di definizione.
- Dopo la definizione agevolata, il contribuente non può generalmente chiedere il rimborso di crediti o somme riferiti alla stessa annualità, nemmeno sostenendo che mancasse il presupposto dell'imposta.
- Prima di aderire a una definizione agevolata occorre verificare se esistano crediti, rimborsi o altre pretese attive collegati all'annualità, poiché l'adesione può comportarne la rinuncia o l'inammissibilità.
- La preclusione riguarda le pretese riconducibili al rapporto tributario e all'annualità definita; eventuali diritti autonomi o estranei alla lite devono essere valutati separatamente sulla base della specifica disciplina applicabile.
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