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Sentenza

Sentenza n. 2182/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una gara per il servizio di sorveglianza attrezzata, interventi urgenti, assistenza al traffico e servizio neve sulle autostrade siciliane, unitamente alla lex specialis e ai verbali di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, deducendo: l'illegittimità dell'equiparazione tra servizi identici e servizi analoghi ai fini dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; errori materiali nelle tabelle di attribuzione dei punteggi relativi all'esperienza dei capisquadra e del personale; l'illegittima ammissione e valutazione delle offerte delle controinteressate, nonostante l'asserita mancanza di esperienze pertinenti, di sedi operative entro cinquanta chilometri dalle tratte e di un'adeguata graduazione tra esperienza identica e analoga; l'omessa esclusione dell'aggiudicataria per la pendenza di un procedimento penale a carico del legale rappresentante e la carenza di motivazione sul giudizio di affidabilità; nonché il difetto di istruttoria e motivazione sulle offerte tecniche. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte ulteriori violazioni della disciplina sui requisiti generali e speciali, sulla verifica documentale, sull'accesso e sulla motivazione delle valutazioni. Il Consorzio e le controinteressate hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per genericità, carenza di interesse e mancata prova di resistenza. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato notificato alle parti personalmente e non ai procuratori costituiti; le controparti non hanno accettato il contraddittorio sul suo contenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti perché, ai sensi dell'art. 43, comma 2, c.p.a. e dell'art. 170 c.p.c., le notificazioni alle parti costituite devono essere eseguite al procuratore costituito. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo, sia per il chiaro tenore della disciplina sia perché le controparti non si sono difese nel merito; sono state inoltre dichiarate inammissibili le censure introdotte con una memoria non notificata, poiché la memoria può illustrare motivi già dedotti ma non ampliare il thema decidendum. Nel merito del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha respinto o dichiarato inammissibili le censure. Ha ritenuto legittima la previsione della lex specialis che ammetteva, per i requisiti speciali, esperienze in servizi analoghi e non necessariamente identici, in quanto la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti, entro i limiti dell'attinenza e proporzionalità all'oggetto dell'appalto e della massima partecipazione. Il motivo sugli errori delle tabelle di punteggio è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato, poiché il disciplinare risultava coerente nel fissare il punteggio massimo e il criterio di attribuzione per il personale aggiuntivo qualificato. Sono state dichiarate inammissibili per difetto di prova di resistenza le contestazioni sulla diversa valorizzazione delle esperienze identiche rispetto a quelle analoghe e sulle valutazioni delle offerte tecniche, non essendo stato dimostrato quale concreta riduzione di punteggio avrebbe condotto la ricorrente all'aggiudicazione. È stata ritenuta infondata la contestazione relativa alla verifica dei requisiti speciali delle controinteressate, poiché il disciplinare prevedeva il controllo nei confronti della prima classificata, con esclusione e scorrimento in caso di esito negativo. La censura relativa ai carichi pendenti dell'amministratore dell'aggiudicataria è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione dell'aggiudicataria non avrebbe inciso sulla posizione della seconda classificata, e comunque infondata: il RUP aveva valutato la possibile sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 36/2023, escludendola con motivazione non manifestamente irragionevole. La disponibilità di una sede operativa entro cinquanta chilometri è stata qualificata come requisito di esecuzione e non di partecipazione, con conseguenza che la sua eventuale violazione rileva nella fase esecutiva come inadempimento contrattuale, potenzialmente sanzionabile con penali o risoluzione, non come causa automatica di esclusione dalla gara. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e delle due controinteressate, liquidate in euro 5.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, c.p.a.

    le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile

    Le notificazioni dei motivi aggiunti alle parti già costituite devono essere eseguite al procuratore costituito.

  • art. 170 c.p.c.

    dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti

    La notificazione alla parte personalmente, anziché al difensore costituito, non rispetta la regola applicabile alle notificazioni endoprocessuali.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Il principio del raggiungimento dello scopo non è stato applicato, anche perché le controparti hanno rifiutato il contraddittorio sul contenuto dei motivi aggiunti irritualmente notificati.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può individuare requisiti speciali di capacità tecnica e professionale purché attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto; è legittimo il riferimento a servizi analoghi.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della valutazione delle offerte è stata applicata secondo i criteri stabiliti dalla lex specialis.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante deve verificare le cause di esclusione automatica, ma la sola pendenza di un procedimento penale non determina automaticamente l'esclusione nei termini dedotti dalla ricorrente.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    La verifica delle cause di esclusione non automatica e dell'affidabilità dell'operatore rientra nella valutazione della stazione appaltante.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    La valutazione del grave illecito professionale è discrezionale e il sindacato giudiziale è limitato ai casi di travisamento, macroscopica carenza motivazionale o manifesta irragionevolezza.

  • art. 24 del disciplinare di gara

    La verifica dei requisiti è prevista nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta; solo l'esito negativo comporta esclusione e scorrimento.

  • art. 113 d.lgs. 36/2023

    I requisiti per l'esecuzione dell'appalto, di regola, rilevano nella fase esecutiva e non costituiscono requisiti di partecipazione, salvo diversa previsione legittima della lex specialis.

  • art. 122, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La violazione grave dei requisiti o delle prescrizioni esecutive può determinare la risoluzione del contratto quando comprometta la buona riuscita delle prestazioni.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti speciali, ma questi devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto; è legittimo richiedere esperienze in servizi analoghi, senza esigere necessariamente servizi identici, quando tale scelta contemperi qualificazione dell'operatore e massima partecipazione.
  • Il concorrente che contesta esclusivamente i punteggi attribuiti alle offerte deve dimostrare, mediante una concreta prova di resistenza, che la corretta riedizione della valutazione gli consentirebbe di conseguire l'aggiudicazione; le contestazioni generiche sulla diversa ponderazione dei punteggi sono inammissibili.
  • Il concorrente collocato in posizione non utile deve contestare tutte le posizioni che lo precedono quando l'utilità perseguita è l'aggiudicazione; la censura contro una sola posizione superiore è priva di interesse se l'eventuale esclusione non determinerebbe il conseguimento di una posizione utile.
  • La disponibilità di beni, mezzi o sedi operative prescritta per l'organizzazione del servizio costituisce, di regola, requisito di esecuzione quando la lex specialis la colloca nella disciplina delle modalità esecutive; la sua mancata disponibilità rileva come inadempimento contrattuale, eventualmente sanzionabile con penali o risoluzione, e non comporta automaticamente l'esclusione dalla gara.
  • La valutazione del grave illecito professionale spetta alla stazione appaltante nell'esercizio di discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo è estrinseco e riguarda soltanto il travisamento dei fatti, i macroscopici vizi motivazionali o la manifesta irragionevolezza.
  • I motivi aggiunti notificati, dopo la costituzione delle controparti, direttamente alle parti e non ai procuratori costituiti sono inammissibili ai sensi dell'art. 43, comma 2, c.p.a.; una memoria non notificata non può introdurre motivi nuovi né ampliare il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisRequisiti di capacità economica e tecnicaGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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