Cassazione Civile, Ordinanza n. 21502/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha irrogato a una società una sanzione pecuniaria per la ritenuta violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 32 del 1998, in relazione al rifornimento di un serbatoio fisso di GPL che, secondo l'accertamento dei Vigili del Fuoco, sarebbe risultato privo della prescritta documentazione di installazione/certificazione. La società ha opposto il provvedimento, sostenendo, da un lato, che la contestazione amministrativa non coincideva con quella contenuta nel verbale di accertamento e, dall'altro, di essere in possesso della certificazione di regolare installazione e manutenzione del serbatoio, con conseguente insussistenza dell'illecito. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In appello, la società ha ottenuto la riforma della decisione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle regole del rito e dell'art. 414 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe ammesso un motivo di opposizione non tempestivamente allegato; 2) violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'autenticità e l'anteriorità del certificato gravasse sulla società e non sul Comune; 3) violazione degli artt. 2704 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte attribuito al certificato un valore probatorio improprio e per non aver compiutamente verificato la data di formazione del documento; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 116 e 132 c.p.c., per insufficiente valutazione degli indizi posti dal Comune a base della pretesa sanzionatoria; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, perché la Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva regolato nuovamente le spese ponendole a carico del Comune. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando in sintesi che l'opposizione conteneva già l'allegazione relativa alla certificazione di installazione, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'Amministrazione conserva l'onere di provare gli elementi costitutivi della violazione, che il certificato proveniente da terzo aveva valore meramente indiziario e non di prova legale, che la censura sollecitava in sostanza una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, e che il nuovo regolamento delle spese da parte del giudice di appello era corretto in caso di riforma della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quinto motivo, e inammissibili il terzo e il quarto, perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di merito. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
Norma sanzionatoria applicata al caso, riferita dalla Corte alla condotta del fornitore/rifornitore del serbatoio, non già all'installatore; non imponeva al fornitore un onere ulteriore rispetto all'esistenza del certificato di installazione.
art. 6, comma 1, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il giudice accoglie l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; la disposizione recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un preteso difetto di specifica e tempestiva allegazione del motivo di opposizione; la Corte ha escluso la violazione perché il tema del certificato era già stato dedotto nell'atto introduttivo.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione l'Amministrazione ha l'onere di provare gli elementi costitutivi della violazione e la riferibilità della stessa all'intimato; all'opponente spettano i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
art. 2704 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'opponibilità del certificato; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse attribuito al documento valore di prova legale della data.
art. 2729 c.c.
La Corte d'appello ha utilizzato il certificato come elemento indiziario; la Cassazione ha confermato che il giudice di merito aveva operato una valutazione presuntiva non censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia considerato come prove legali elementi liberamente valutabili; non basta contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La censura non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle prove; la violazione sussiste solo nei casi di utilizzazione di prove non ammesse o di attribuzione di valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione a un dedotto vizio motivazionale; la Corte ha escluso l'omessa motivazione, ritenendo la decisione del giudice di merito logicamente e giuridicamente congrua.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; il nuovo regolamento delle spese da parte del giudice d'appello è corretto quando la sentenza di primo grado viene riformata.
art. 92 c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 91 c.p.c.; la Corte ha ritenuto legittima la rinnovazione della regolazione delle spese in ragione dell'esito complessivo della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione l'Amministrazione, pur formalmente convenuta, conserva sostanzialmente la posizione di attrice e deve provare gli elementi costitutivi dell'illecito e la sua imputabilità all'opponente; l'opponente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che allega.
- L'onere di allegazione grava sull'opponente, ma la mancata riproposizione in forme identiche delle deduzioni svolte nella fase amministrativa non esclude l'ammissibilità della censura se il tema risulta già dedotto nell'atto di opposizione.
- Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite non hanno valore di prova legale della loro data o provenienza, ma possono essere valutate dal giudice come meri elementi indiziari, da apprezzare insieme al restante materiale probatorio.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio sotto la veste formale della violazione di legge: la censura è ammissibile solo se si denuncia l'uso di prove non dedotte, l'attribuzione di valore di prova legale a elementi non muniti di tale forza o l'omesso esame dei criteri logici della decisione.
- Quando il giudice di appello riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite secondo un criterio unitario e globale di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21484/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21492/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21493/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2022 del 07/07/2022
- ordinanza_civile · 7 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21495/2022 del 07/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →