Sentenza n. 11233/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'attivazione e conclusione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Ha dedotto il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, avendo ottenuto il nulla osta al lavoro in data 3 febbraio 2024. L’amministrazione ha sostenuto che il nulla osta non risultava visibile nel sistema e che, pertanto, la pratica non era attualmente lavorabile dall’Ambasciata. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’amministrazione alla convocazione e alla conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ex art. 117 c.p.a. Rilevata l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protrattasi oltre il termine previsto, il Collegio ha ritenuto che tali presupposti sussistessero poiché il ricorrente aveva richiesto la fissazione dell’appuntamento presso la sede diplomatica e aveva ottenuto il nulla osta il 3 febbraio 2024. Il tempo trascorso dall’introduzione del d.l. n. 145/2024 rendeva non ulteriormente prorogabile la sospensione prevista da tale decreto, imponendo all’amministrazione competente di risolvere la situazione, anche previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. La temporanea non visibilità del nulla osta nel sistema non escludeva l’obbligo di procedere. Il Ministero e l’Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, e a concludere il procedimento nei successivi 90 giorni. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell’elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell’iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato accolto dopo aver verificato l’obbligo di provvedere e il superamento del termine procedimentale.
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda
Prevede il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta di visto per lavoro subordinato, il cui superamento consente di accertare l’inerzia dell’amministrazione.
d.l. n. 145/2024
La sospensione prevista dalla normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un periodo adeguato, l’amministrazione deve risolvere la situazione entro un termine ragionevole.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere richiede la sussistenza di un dovere dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inerzia protratta oltre il termine previsto per la sua conclusione.
- La temporanea non visibilità nel sistema informatico del nulla osta necessario per il rilascio di un visto non esonera l’amministrazione dall’obbligo di attivarsi e di concludere il procedimento, eventualmente sollecitando l’amministrazione competente alla regolarizzazione o alla risoluzione dell’anomalia.
- Una sospensione procedimentale prevista da una sopravvenienza normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un periodo ragionevole, l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per superare la sospensione e definire il procedimento.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di convocare l’interessato entro un termine stabilito e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un ulteriore termine, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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