Sentenza n. 1576/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie, elenchi dei vincitori e successive rettifiche e integrazioni del concorso per la classe A022, nella parte in cui non hanno riconosciuto alla ricorrente la riserva del 15% prevista per il servizio civile; diniego tacito di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per la classe A022 nella Regione Siciliana, aveva conseguito 192,50 punti e aveva dichiarato di aver svolto senza demerito il servizio civile nazionale dal 5 dicembre 2016 al 4 dicembre 2017. Ha impugnato le graduatorie e i successivi atti di rettifica e integrazione, lamentando il mancato riconoscimento della riserva del 15% prevista dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 e richiamata dal bando, nonostante alcuni candidati riservatari avessero conseguito un punteggio inferiore. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione della disciplina sul servizio civile, come modificata dal d.l. n. 25/2025, sostenendo che la novella avesse equiparato retroattivamente servizio civile nazionale e servizio civile universale; violazione degli artt. 3, 52, 97 e 117 Cost.; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, travisamento e violazione del buon andamento; difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della riserva e per il rigetto implicito del reclamo. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina originaria, nella parte in cui limitava la riserva ai volontari del servizio civile universale. Con i motivi aggiunti ha impugnato le successive rettifiche della graduatoria e l'elenco degli idonei, sostenendo che la quota di riserva avrebbe dovuto essere applicata anche ai posti aggiuntivi corrispondenti al 30% degli idonei. Ha inoltre chiesto l'accesso ai dati dei candidati riservatari con punteggio inferiore.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione, poiché il solo Ministero dell'Istruzione e del Merito era titolare della procedura concorsuale. Ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la pretesa al riconoscimento della riserva incida su un interesse legittimo, trattandosi di beneficio la cui concreta operatività richiede l'intermediazione dell'amministrazione e si inserisce in una dinamica concorsuale. Ha respinto anche l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché la graduatoria produceva effetti limitati alla Regione Siciliana e l'impugnazione del bando non attribuiva alla controversia carattere nazionale. Nel merito, ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento del bando e della procedura, che riservava il 15% dei posti ai volontari del servizio civile universale, senza equiparare il precedente servizio civile nazionale. Il servizio svolto dalla ricorrente era iniziato quando era vigente la l. n. 64/2001 e non rientrava nella disciplina transitoria dell'art. 26 del d.lgs. n. 40/2017, riferita ai bandi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina. La modifica introdotta dal d.l. n. 25/2025, che ha espressamente incluso anche il servizio civile nazionale, non è stata ritenuta interpretativa né retroattiva, ma applicabile solo per il futuro ai sensi dell'art. 11 delle preleggi. Il giudice ha escluso che l'equiparazione potesse essere ottenuta in via interpretativa, sia per la chiarezza del testo normativo sia per il carattere eccezionale della riserva, soggetta a stretta interpretazione. Ha quindi ritenuto infondati anche i motivi relativi a difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. La questione di costituzionalità è stata respinta perché la distinzione tra servizio civile nazionale e universale era ritenuta coerente con le differenti caratteristiche dei due istituti e non lesiva degli artt. 3, 52 e 97 Cost. Sono stati respinti anche i motivi aggiunti: l'illegittimità derivata non sussisteva e la quota di riserva opera sui posti messi a concorso al momento della formazione della graduatoria finale, senza automatica riliquidazione o ricalcolo in caso di successivo ampliamento della graduatoria o di scorrimento. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato integralmente rigettato. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.
Nella versione applicabile alla procedura, la disposizione riservava il beneficio ai volontari del servizio civile universale e non consentiva di equipararvi, in via interpretativa, chi aveva svolto il servizio civile nazionale.
art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.
La novella ha espressamente esteso la riserva anche al servizio civile nazionale, ma è stata ritenuta innovativa e non interpretativa, quindi priva di efficacia retroattiva.
art. 26 d.lgs. n. 40/2017
La disposizione transitoria non si applica al servizio svolto dalla ricorrente, perché riferita ai bandi adottati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina del servizio civile universale.
art. 1, comma 9-bis, d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023
La disciplina originaria della riserva del 15% ai volontari del servizio civile universale non contrasta con gli artt. 3, 52 e 97 Cost., poiché la distinzione rispetto al servizio civile nazionale riflette differenze normative e funzionali tra i due istituti.
art. 11 preleggi
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
La modifica normativa del 2025 opera per il futuro e non può incidere su una procedura concorsuale regolata dalla disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando.
art. 12 preleggi
senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse
Il dato testuale costituisce il criterio primario di interpretazione e impedisce un'estensione giudiziale della riserva a una categoria non espressamente inclusa.
art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025, convertito dalla l. n. 79/2025
Con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.
L'integrazione della graduatoria con idonei non comporta automaticamente il ricalcolo o l'estensione delle quote di riserva riferite ai posti originariamente messi a concorso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato in relazione alla precedente fase cautelare, nella quale il CGARS aveva parzialmente riformato l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato per l'istanza di tutela contro il silenzio formatosi sull'accesso documentale; il dispositivo della sentenza non accoglie la domanda di accesso e il ricorso principale è integralmente rigettato.
Massime di principio
- La riserva concorsuale prevista per gli operatori del servizio civile costituisce una posizione di interesse legittimo, non un diritto soggettivo automatico, perché la sua concreta operatività dipende dall'esercizio del potere amministrativo, dal numero dei posti disponibili e dal confronto concorsuale con gli altri aspiranti riservatari.
- La disciplina concorsuale applicabile è, di regola, quella vigente al momento della pubblicazione del bando, in applicazione del principio tempus regit actum e della natura di lex specialis del bando; lo ius superveniens non incide retroattivamente sulla procedura, salvo espressa previsione legislativa.
- La modifica normativa che estende una riserva concorsuale dal servizio civile universale anche al servizio civile nazionale, quando formulata come innovazione testuale e non come interpretazione autentica, opera per il futuro e non consente di riconoscere il beneficio in una procedura bandita e disciplinata anteriormente.
- Le disposizioni che introducono riserve di posti, in quanto eccezionali rispetto al principio generale del concorso basato sul merito, sono soggette a stretta interpretazione e non possono essere estese dal giudice a categorie non espressamente contemplate, anche quando presentino elementi di continuità o analogia.
- La distinzione normativa tra servizio civile nazionale e servizio civile universale non viola di per sé il principio di uguaglianza quando i due istituti presentano differenze quanto a destinatari, durata, requisiti, impegno e disciplina; la successiva equiparazione legislativa non dimostra l'illegittimità costituzionale della disciplina precedente.
- La quota di riserva si riferisce ai posti messi a concorso ed è normalmente applicata nella formazione della graduatoria finale; il successivo ampliamento della graduatoria o lo scorrimento mediante inserimento di idonei non comporta automaticamente il ricalcolo o l'estensione della quota di riserva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 300/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 301/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 302/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 1571/2026 - Palermo, Sezione 2
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 1572/2026 - Palermo, Sezione 2
- Sentenza · 30 mag 2026Sentenza n. 1573/2026 - Palermo, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →