Ordinanza n. 2145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, n. 638 del 2 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, che aveva accolto il ricorso di primo grado nella procedura di gara relativa al CIG B508273983
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda una procedura di gara gestita tramite piattaforma MEPA, nella quale i moduli telematici predisposti dall’amministrazione non sembravano consentire un’agevole e completa redazione dell’offerta economica, con particolare riferimento all’indicazione dei costi della manodopera. L’appellante ha quindi chiesto la tutela cautelare in appello, mentre la società cooperativa sociale si è costituita opponendosi all’istanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare, ha respinto l’istanza del Comune volta a sospendere l’efficacia della sentenza favorevole alla società. Ha ritenuto insussistenti i presupposti cautelari, rilevando che i moduli telematici predisposti dall’amministrazione tramite MEPA non sembravano aver consentito una agevole e completa formulazione dell’offerta. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti è stata ritenuta prevalente l’esigenza della società di poter formulare correttamente l’offerta economica, indicando i costi della manodopera ai fini della partecipazione alla gara. La decisione è limitata alla fase cautelare e non definisce il merito dell’appello. Le spese della fase sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare in appello; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando la piattaforma telematica predisposta dalla stazione appaltante non consente una agevole e completa redazione dell’offerta, il giudice può ritenere prevalente l’interesse dell’operatore economico a formulare correttamente l’offerta, compresa l’indicazione dei costi della manodopera, rispetto all’interesse dell’amministrazione alla sospensione della sentenza di primo grado.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può condurre al rigetto dell’istanza di sospensione della sentenza quando l’esecuzione della pronuncia consenta di preservare la possibilità di una partecipazione effettiva e corretta alla gara, in presenza di moduli telematici potenzialmente inadeguati.
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