Sentenza del 10/06/2016 n. 5041 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Principio di alternatività - Decreto ingiuntivo - Misura fissa - Rimborso imposta proporzionale versata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che il principio di alternatività IVA-imposta di registro si applica anche ai decreti ingiuntivi e alle sentenze di condanna. Quando la pronuncia riguarda rapporti soggetti a IVA, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. Di conseguenza, l'imposta proporzionale versata in eccesso deve essere rimborsata, ricorrendone i presupposti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro a un decreto ingiuntivo o a una sentenza di condanna relativa a rapporti assoggettati all'IVA. Il ricorrente ha sostenuto che, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l'atto dovesse essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, chiedendo quindi il rimborso dell'imposta proporzionale eventualmente versata in via prudenziale.
Norme richiamate
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando un'operazione o un rapporto è soggetto a IVA, l'imposta di registro non deve applicarsi in misura proporzionale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Disciplina dell'imposta di registro applicabile a decreti ingiuntivi e sentenze di condanna
Le pronunce giudiziali relative a rapporti assoggettati a IVA sono registrate con imposta in misura fissa, anche se si tratta di decreti ingiuntivi o sentenze di condanna.
Massime di principio
- Per stabilire l'imposta di registro applicabile a una pronuncia giudiziale, occorre verificare la natura del rapporto sottostante e non soltanto il contenuto formale del decreto o della sentenza.
- Se il rapporto oggetto della pronuncia è soggetto a IVA, il principio di alternatività normalmente comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
- Il versamento prudenziale dell'imposta di registro in misura proporzionale non impedisce di chiederne il rimborso quando risulti applicabile la misura fissa.
- La regola richiede comunque di verificare eventuali eccezioni normative e che il rapporto sottostante sia effettivamente imponibile ai fini IVA.
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