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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 5041 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Principio di alternatività - Decreto ingiuntivo - Misura fissa - Rimborso imposta proporzionale versata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che il principio di alternatività IVA-imposta di registro si applica anche ai decreti ingiuntivi e alle sentenze di condanna. Quando la pronuncia riguarda rapporti soggetti a IVA, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa. Di conseguenza, l'imposta proporzionale versata in eccesso deve essere rimborsata, ricorrendone i presupposti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro a un decreto ingiuntivo o a una sentenza di condanna relativa a rapporti assoggettati all'IVA. Il ricorrente ha sostenuto che, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l'atto dovesse essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, chiedendo quindi il rimborso dell'imposta proporzionale eventualmente versata in via prudenziale.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando un'operazione o un rapporto è soggetto a IVA, l'imposta di registro non deve applicarsi in misura proporzionale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

  • Disciplina dell'imposta di registro applicabile a decreti ingiuntivi e sentenze di condanna

    Le pronunce giudiziali relative a rapporti assoggettati a IVA sono registrate con imposta in misura fissa, anche se si tratta di decreti ingiuntivi o sentenze di condanna.

Massime di principio

  • Per stabilire l'imposta di registro applicabile a una pronuncia giudiziale, occorre verificare la natura del rapporto sottostante e non soltanto il contenuto formale del decreto o della sentenza.
  • Se il rapporto oggetto della pronuncia è soggetto a IVA, il principio di alternatività normalmente comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
  • Il versamento prudenziale dell'imposta di registro in misura proporzionale non impedisce di chiederne il rimborso quando risulti applicabile la misura fissa.
  • La regola richiede comunque di verificare eventuali eccezioni normative e che il rapporto sottostante sia effettivamente imponibile ai fini IVA.

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