Sentenza n. 16/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento n. -OMISSIS- del 6.2.2025, notificato il 10.2.2025, avente ad oggetto l’Avviso orale adottato ai sensi degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, inclusi tutti gli atti del procedimento amministrativo a monte espletato, tra cui ove occorra la comunicazione di avvio del procedimento e tutti i verbali istruttori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale adottato dal Questore ai sensi degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale, deducendo, in primo luogo, che il diniego di accesso alla documentazione istruttoria avesse compromesso il diritto di difesa e lamentando violazione degli artt. 10, 22 e 24 l. 241/1990, sviamento, incompetenza, travisamento e contraddittorietà. Ha inoltre contestato l'assenza dei presupposti per la prognosi di pericolosità sociale, il difetto di motivazione e l'erronea valutazione dei fatti, sostenendo che il quadro indiziario derivante da un'ordinanza cautelare penale fosse stato superato dalla successiva assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello. Ha dedotto anche la violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost. e dell'art. 10 l. 121/1981, assumendo che l'amministrazione non potesse fondare la valutazione sui dati del Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno senza acquisire le fonti originarie. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo la non ostensibilità della documentazione e la presenza di elementi specifici e circostanziati indicativi di una personalità incline a comportamenti antisociali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative all'assenza dei presupposti della pericolosità sociale, assorbendo quelle concernenti la mancata ostensione della documentazione. L'avviso orale è una misura preventiva e cautelare, non richiede l'accertamento della responsabilità penale e attribuisce all'autorità amministrativa ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi disponibili. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, nonché alla verifica dell'adeguatezza della motivazione e dell'istruttoria. Nel caso concreto, l'avviso era fondato sui reati in materia di stupefacenti indicati nell'ordinanza cautelare e su cinque controlli, effettuati tra il 2019 e il 2023, durante i quali il ricorrente era stato trovato insieme a soggetti gravati da precedenti penali o di polizia. Tali elementi, valutati unitariamente per luogo, tempo e soggetti coinvolti, sono stati ritenuti idonei a sostenere la prognosi di pericolosità e il requisito della dedizione alla commissione di reati. L'assoluzione penale, pubblicata il 10 febbraio 2025, non ha inciso sulla legittimità dell'atto, sia perché successiva alla cristallizzazione del quadro istruttorio e operante il principio tempus regit actum, sia per l'autonomia tra procedimento penale e procedimento amministrativo di prevenzione. Il giudice ha inoltre escluso la violazione dell'art. 27, comma 2, Cost., poiché l'avviso orale può fondarsi su risultanze fattuali e indizi non equivalenti a una prova penale compiuta. Ha respinto anche la censura relativa ai dati CED, ritenendo conforme all'art. 10 l. 121/1981 l'utilizzo delle informazioni archiviate, purché riferibili a documenti pubblici, provvedimenti giudiziari o atti di polizia. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011
avvisa la persona interessata che esistono indizi a suo carico e la invita a tenere una condotta conforme alla legge
L'avviso orale è una misura preventiva e cautelare che non presuppone l'accertamento della responsabilità penale; l'art. 1 individua la categoria di pericolosità e l'art. 3 disciplina l'adozione della misura.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
dedizione alla commissione di reati
La dedizione alla commissione di reati può essere desunta da una pluralità di circostanze univoche, valutate complessivamente per luogo, tempo e soggetti coinvolti.
art. 10 l. 121/1981
i dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro elaborazione dati presso il Ministero dell’Interno devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia
L'amministrazione può utilizzare le informazioni contenute nel CED senza acquisire direttamente le fonti originarie, purché i dati abbiano base legale in documenti pubblici, provvedimenti giudiziari o atti di polizia.
art. 27, comma 2, Cost.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva
Il principio di non colpevolezza non impedisce l'adozione dell'avviso orale, poiché la misura preventiva si fonda su una valutazione amministrativa di pericolosità e non sull'accertamento della responsabilità penale.
art. 3 l. 241/1990
La valutazione amministrativa della pericolosità deve essere adeguatamente motivata e sostenuta da un'istruttoria sufficiente.
artt. 10, 22 e 24 l. 241/1990
Le censure relative alla partecipazione e all'accesso agli atti sono state assorbite in ragione dell'infondatezza delle doglianze principali sulla legittimità dell'avviso orale.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva e cautelare, con effetti meno incisivi rispetto ad altre misure di prevenzione, e non richiede il previo accertamento della responsabilità penale del destinatario.
- Nella valutazione dei presupposti dell'avviso orale l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione e verifica comunque l'adeguatezza della motivazione e dell'istruttoria.
- La prognosi di pericolosità sociale può essere fondata su una pluralità di elementi indiziari e fattuali, anche costituiti da controlli e frequentazioni di soggetti pregiudicati, purché valutati complessivamente e in modo univoco rispetto alle circostanze di tempo, luogo e persone coinvolte.
- La successiva assoluzione penale non determina, di per sé, l'illegittimità dell'avviso orale già adottato, in ragione del principio tempus regit actum e dell'autonomia tra procedimento penale e procedimento amministrativo di prevenzione; l'amministrazione può valutare autonomamente la gravità delle condotte contestate.
- Il principio di non colpevolezza non impedisce l'adozione dell'avviso orale, poiché la misura può basarsi su risultanze fattuali e indizi rivelatori di una personalità incline a comportamenti antisociali, senza che sia necessaria una prova penale compiuta.
- Le informazioni tratte dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno possono essere utilizzate dall'amministrazione ai fini della prevenzione, senza necessità di acquisire direttamente le fonti originarie, quando risultino riferibili a documenti pubblici, provvedimenti giudiziari o atti di polizia.
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