Sentenza n. 10428/2026 - Roma, Sezione 1B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del provvedimento di non idoneità, per gli accertamenti psicofisici prot. -OMISSIS-emesso in data 16.01.2026, dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; - del bando di concorso pubblicato sul portale del reclutamento in data 6 giugno 2025 per l’ammissione di 4.918 allievi carabinieri effettivi; - della graduatoria finale di merito, in itinere; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierna ricorrente; NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione conseguenziale, compresa l’ammissione della Sig.ra -OMISSIS- alla partecipazione alla graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sul Portale di Reclutamento in data 6.06.2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30\4\2026 : PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensione - Del provvedimento pubblicato in data 14 Aprile 2026 relativa al Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Pubblicata la graduatoria finale di merito e l’avviso per l’incorporamento al 2° e 3° ciclo del 145° corso di formazione dei vincitori della riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), del bando (riserva civili). - di ogni altro atto presupposto connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al concorso per la presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme, nonché la graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici nel concorso per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale, fondato sulla presenza di un tatuaggio sull'avambraccio destro, visibile con l'uniforme, ai sensi del bando e delle relative norme tecniche. Ha dedotto manifesta illogicità e irragionevolezza, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe equiparato un tatuaggio già rimosso a uno ancora presente e visibile, senza attribuire rilievo alla certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione. Ha inoltre chiesto una verificazione per accertare l'insussistenza di cause ostative e, con motivi aggiunti, ha esteso l'impugnazione alla graduatoria finale e all'avviso di incorporamento, nel frattempo pubblicati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la visibilità del tatuaggio in una zona del corpo non coperta da alcun capo dell'uniforme costituisca, secondo la lex specialis, autonoma causa di non idoneità. In tale ipotesi la Commissione non esercita discrezionalità amministrativa o tecnico-valutativa sul possibile pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione o al decoro della divisa, già valutato a monte dal bando, ma compie un mero accertamento tecnico sulla localizzazione e sulla visibilità del tatuaggio. Le fotografie acquisite in giudizio hanno confermato che il tatuaggio sull'avambraccio destro era visibile con l'uniforme estiva e con le altre uniformi prive di copertura delle braccia. Gli interventi di rimozione successivi all'accertamento concorsuale sono irrilevanti, perché il giudizio deve verificare la legittimità della valutazione effettuata al momento delle operazioni concorsuali e non l'idoneità attuale della candidata. La richiesta di verificazione non è stata quindi ritenuta necessaria. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, lett. c), del bando di concorso
presenta un tatuaggio ... in regione AVAMBRACCIO DESTRO visibile con l’uniforme
La disposizione è stata interpretata nel senso che la presenza di un tatuaggio visibile con qualsiasi capo dell'uniforme costituisce causa sufficiente di non idoneità.
paragrafo 8 delle Norme Tecniche richiamate dal bando
La disciplina è stata applicata per individuare il criterio di valutazione della presenza e visibilità del tatuaggio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e ritenuta completezza dell'istruttoria.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di un concorso militare qualifica come causa di non idoneità la visibilità di un tatuaggio con l'uniforme, la Commissione deve limitarsi ad accertare tecnicamente la localizzazione e la visibilità del tatuaggio, senza rinnovare la valutazione del suo possibile pregiudizio al decoro della divisa o all'immagine dell'Amministrazione.
- La valutazione di lesività per il decoro dell'uniforme e la dignità della condizione militare può essere validamente effettuata a monte dal bando; pertanto, una volta accertata la visibilità del tatuaggio secondo i criteri della lex specialis, non è necessaria una motivazione ulteriore sul nocumento all'immagine dell'Amministrazione.
- Gli interventi di rimozione del tatuaggio eseguiti dopo l'accertamento concorsuale non incidono sulla legittimità del giudizio di non idoneità, poiché il giudice deve valutare la correttezza della decisione amministrativa alla data in cui è stata adottata e sulla base della situazione allora rilevata.
- Solo quando il tatuaggio non è visibile con l'uniforme, la Commissione è chiamata a svolgere una valutazione tecnico-discrezionale sulla sua natura, contenuto o dimensione e deve motivare se esso sia deturpante, contrario al decoro dell'uniforme o idoneo a recare discredito alle istituzioni.
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