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Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna del Ministero all’attribuzione del valore corrispondente a quattro annualità della Carta del docente, pari a € 2.000,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile controversie di lavoro e previdenza sociale, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, secondo il sistema proprio della Carta del docente, un valore corrispondente a quello non goduto per quattro annualità, pari a € 2.000,00. La sentenza, notificata al Ministero il 5 febbraio 2025, era passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione, la ricorrente ha agito in ottemperanza. Nel corso del giudizio ha però dichiarato la cessazione della materia del contendere, documentando che, in data 12 gennaio 2026, Sogei S.p.A. aveva accreditato nel borsellino elettronico della Carta del docente l’importo riconosciuto dalla sentenza, mediante accredito del voucher.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il credito oggetto del giudizio di ottemperanza era stato integralmente soddisfatto mediante l’accredito del voucher nel borsellino elettronico della ricorrente. Il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata giustificata dall’ingiustificato ritardo dell’amministrazione, che aveva eseguito la sentenza soltanto il 12 gennaio 2026, dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, nonostante la notificazione della sentenza il 5 febbraio 2025.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, esperito per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza al Ministero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia di esecuzione.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna alle spese dell’amministrazione quando l’adempimento sia avvenuto tardivamente e solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; il ritardo ingiustificato rileva ai fini della soccombenza virtuale e della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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