Sentenza n. 924/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo di condono edilizio relativo all'ampliamento dell'alloggio custode, nonché diniego di autorizzazione paesaggistica postuma relativo all'intero complesso immobiliare e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di condono edilizio, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la disciplina del secondo condono di cui alla legge n. 724/1994, ritenuta applicabile agli immobili acquistati nell'ambito di procedure esecutive, anziché quella del terzo condono espressamente richiamata nell'istanza. Ha inoltre sostenuto che la presenza del vincolo paesaggistico non determinasse automaticamente l'insanabilità dell'intervento e ha contestato l'applicazione dell'art. 46 del PPTR, il difetto di motivazione e l'erronea qualificazione del vincolo come causa di inedificabilità assoluta. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato il parere della Soprintendenza del 3 maggio 2024 e la relativa nota comunale di trasmissione, deducendo contraddittorietà rispetto al precedente orientamento del 2016, difetto di autonoma istruttoria e motivazione, travisamento, erroneo richiamo all'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e illegittimo recepimento automatico del parere. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica del 30 aprile 2025 e il parere della Soprintendenza del 10 aprile 2025, deducendo violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, tardività del parere e formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale ai sensi dell'art. 17-bis della medesima legge, genericità e insufficienza della motivazione, travisamento, difetto di istruttoria e di proporzionalità, mancata convocazione della conferenza di servizi e mancato esercizio del potere sostitutivo regionale.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il giudice ha rilevato che l'istanza di condono era stata presentata espressamente ai sensi della disciplina del terzo condono, senza alcun richiamo alla legge n. 724/1994. La qualificazione normativa della domanda compete al richiedente e l'Amministrazione non è tenuta a riqualificarla d'ufficio né a verificare i presupposti di un diverso condono non invocato; il giudice non può costruire ex novo un procedimento fondato su una normativa mai dedotta in sede amministrativa. Quanto al vincolo paesaggistico, l'area ricadeva nella fascia di 150 metri da una lama ed era quindi soggetta a vincolo già al momento della realizzazione delle opere. L'ampliamento dell'alloggio custode, qualificato come intervento di tipologia n. 1 e comportante incremento di volume e superficie rispetto al manufatto assentito, è stato ritenuto non condonabile ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. I motivi aggiunti sono stati invece accolti. Il diniego paesaggistico è stato annullato per difetto di istruttoria e motivazione. Il complesso era stato realizzato sulla base di concessioni edilizie comunali valide ed efficaci, sebbene prive del previo assenso paesaggistico, e il ricorrente aveva acquistato l'immobile in una procedura esecutiva facendo affidamento sui titoli risultanti dalla perizia e dal decreto di trasferimento. Il giudice ha riconosciuto la rilevanza del legittimo affidamento, anche in ragione del precedente parere della Soprintendenza del 2016 che aveva ritenuto possibile una valutazione paesaggistica postuma. L'art. 46 del PPTR non poteva essere applicato come clausola di sbarramento automatico, poiché la procedura riguardava la compatibilità paesaggistica postuma di manufatti già esistenti e non una nuova trasformazione territoriale. Neppure la preesistenza del vincolo poteva costituire, da sola, ragione ostativa: opporla senza una valutazione concreta avrebbe trasferito sul privato le conseguenze dell'omesso assenso paesaggistico imputabile all'Amministrazione che aveva rilasciato i titoli edilizi. Il Comune e la Soprintendenza avrebbero dovuto valutare concretamente lo stato dei luoghi, la collocazione dei fabbricati, il progetto di riqualificazione, la riduzione della volumetria, la schermatura, la modifica degli accessi e la rimozione delle coperture in eternit, nonché l'alternativa costituita dal mantenimento dello stato di degrado. Sono stati pertanto annullati la nota comunale del 19 agosto 2024, il diniego paesaggistico del 30 aprile 2025 e gli atti presupposti e connessi, con obbligo di rinnovare la valutazione mediante motivazione specifica e verificabile. Le ulteriori censure procedurali sono state assorbite. L'ampliamento abusivo dell'alloggio custode resta escluso dalla rinnovazione, perché il relativo condono è stato ritenuto radicalmente precluso. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge n. 724/1994
La disciplina del secondo condono non può essere applicata a una domanda che il richiedente abbia presentato espressamente sulla base della normativa del terzo condono.
Legge n. 326/2003
La domanda espressamente riferita al terzo condono deve essere esaminata secondo tale disciplina.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
In presenza di vincoli paesaggistici preesistenti, esclude la condonabilità delle opere riconducibili alla tipologia n. 1, realizzate in assenza di titolo o in totale difformità, quando comportino incremento di volume e superficie.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004
Assoggetta a vincolo paesaggistico le aree comprese nella fascia di 150 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua individuati dalla disposizione.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Costituisce il riferimento procedimentale per la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma richiamata dalla Soprintendenza nel precedente parere.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
Il richiamo a tale disposizione non esonera l'Amministrazione dalla necessità di svolgere una valutazione concreta e motivata della compatibilità paesaggistica.
art. 46 PPTR
Non può essere utilizzato come preclusione automatica nella valutazione postuma di manufatti già esistenti e assistiti da titoli edilizi; deve essere coordinato con l'esame concreto dell'impatto paesaggistico.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni al preavviso di diniego è stata assorbita e non decisa.
art. 17-bis l. n. 241/1990
La questione della formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale è stata assorbita e non decisa.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
È richiamato quale fondamento del dovere di correttezza e della tutela del legittimo affidamento nei rapporti tra amministrazione e privato.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È richiamato, insieme ai principi di certezza del diritto, quale base normativa della tutela dell'affidamento rispetto a situazioni consolidate originate da provvedimenti amministrativi.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale della tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti tra autorità e privati.
Massime di principio
- Il richiedente deve individuare nella domanda amministrativa il fondamento normativo del condono; l'Amministrazione non è tenuta a riqualificare d'ufficio l'istanza sulla base di una diversa disciplina condonistica né a esaminare un procedimento alternativo mai attivato.
- Nel regime del terzo condono, un ampliamento che comporti incremento di volume e superficie rispetto al manufatto assentito, riconducibile alla tipologia n. 1, non è condonabile quando l'opera sia stata realizzata in area soggetta a vincolo paesaggistico preesistente, nei casi previsti dall'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003.
- Quando manufatti preesistenti siano stati realizzati sulla base di titoli edilizi rilasciati dall'Amministrazione, sebbene privi del previo assenso paesaggistico per errore imputabile alla stessa Amministrazione, la preesistenza del vincolo non può essere opposta automaticamente al privato quale ragione ostativa alla valutazione paesaggistica postuma, soprattutto quando il privato abbia fatto affidamento incolpevole sui titoli.
- La valutazione di compatibilità paesaggistica postuma deve essere concreta, istruita e motivata; non può fondarsi sul mero richiamo astratto a una disciplina pianificatoria o alla preesistenza del vincolo, senza esaminare lo stato dei luoghi, la collocazione dei manufatti, il progetto di riqualificazione, l'impatto effettivo sul paesaggio e le eventuali prescrizioni necessarie.
- Una disposizione del piano paesaggistico che ammetta determinati interventi soltanto su manufatti legittimamente esistenti non può essere utilizzata come clausola di sbarramento automatica per negare la valutazione di compatibilità di manufatti già assistiti da titoli edilizi e oggetto di un procedimento di regolarizzazione paesaggistica; l'Amministrazione deve distinguere tra nuova trasformazione del territorio e valutazione postuma dell'opera preesistente.
- L'Amministrazione non può fondare il diniego sulla necessità di rimuovere o demolire opere la cui presenza deriva da titoli edilizi non più annullabili senza confrontarsi con le conseguenze concrete del diniego, compreso il possibile mantenimento dello stato di abbandono e degrado, quando tali conseguenze siano rilevanti per la tutela del paesaggio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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