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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28179/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita su istanza di una creditrice munita di titolo esecutivo, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. In fatto, la società sosteneva: 1) che il Tribunale territorialmente competente non fosse quello di Velletri, perché un precedente decreto di ammissione a concordato pronunciato da altro tribunale avrebbe ormai "cristallizzato" la sede in Roma, con effetto di giudicato; 2) che la creditrice istante non avesse legittimazione a chiedere il fallimento, perché il credito era contestato e non definitivamente accertato; 3) che non fosse provato il superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., poiché dai bilanci e dalla documentazione contabile risultava un indebitamento complessivo inferiore a 500.000 euro e la motivazione della Corte d'appello era generica, limitandosi a richiamare "aggiustamenti contabili" e la cessazione dell'attività; 4) che, conseguentemente, non ricorressero i presupposti dello stato di insolvenza. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi, ma la Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due, ha accolto il terzo per motivazione apparente e ha dichiarato assorbito il quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo sul tema della competenza territoriale, affermando che il decreto di ammissione al concordato non produce giudicato e che il trasferimento della sede legale successivo alla procedura imponeva una prova relativa al periodo successivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulla legittimazione della creditrice istante, richiamando il principio per cui, nell'istanza di fallimento, non occorre un definitivo accertamento giudiziale del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale ai fini della legittimazione. Ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando un vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata sulla sussistenza del requisito dimensionale di fallibilità, poiché la Corte d'appello non aveva spiegato in modo concreto perché la documentazione contabile e i bilanci prodotti fossero inattendibili né quali "aggiustamenti contabili" li avessero alterati. Il quarto motivo, relativo allo stato di insolvenza, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 l. fall.

    Richiamato per l'eccezione di incompetenza territoriale; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la prova sulla sede effettiva doveva riferirsi al momento successivo al trasferimento della sede legale.

  • art. 15 l. fall.

    Richiamato in relazione alla disciplina della dichiarazione di fallimento e alla competenza territoriale del tribunale.

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    Norma sui requisiti di fallibilità; la Corte ha censurato la motivazione della sentenza impugnata perché non spiegava adeguatamente il superamento della soglia di indebitamento e l'attendibilità dei bilanci.

  • art. 6 l. fall.

    Per l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento è sufficiente un accertamento incidentale del credito ai fini della legittimazione dell'istante, senza definitivo accertamento giudiziale né necessità di titolo esecutivo.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché conforme all'orientamento consolidato della Corte sulla legittimazione del creditore istante.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato implicitamente per il vizio di motivazione denunciato dalla ricorrente; la Corte ha ravvisato motivazione apparente sul punto decisivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il creditore istante è legittimato anche quando il credito sia contestato, purché il giudice effettui un accertamento incidentale ai soli fini della legittimazione, senza dover definire in via definitiva l'esistenza del credito.
  • Il decreto di ammissione al concordato non è equiparabile a una sentenza e non produce giudicato sui fatti o sulla sede dell'impresa; eventuali questioni di sede effettiva o fittizietà del trasferimento vanno valutate con riferimento al momento in cui il trasferimento è avvenuto e ai fatti successivi.
  • Quando la prova del superamento della soglia dimensionale di fallibilità è contrastata da bilanci e documentazione contabile, il giudice deve motivare in modo specifico perché tali risultanze siano inattendibili e quali elementi concreti dimostrino la reale entità dell'indebitamento; una motivazione generica o stereotipata integra motivazione apparente.
  • La sostanziale cessazione dell'attività di impresa, di per sé, non basta a escludere o a dimostrare il requisito dell'indebitamento o lo stato di insolvenza: occorre un accertamento fattuale puntuale e coerente con la documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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