Cassazione Civile, Ordinanza n. 28903/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario fondo servente)
La controversia
La lite riguarda un passaggio su stradello interpoderale tra fondi familiari in Bucchianico. Il proprietario di alcuni terreni ha agito in giudizio sostenendo che i vicini transitassero abusivamente sui suoi fondi, trattandosi al più di passaggio tollerato per rapporti di parentela e buon vicinato. I convenuti hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale chiedendo il riconoscimento della servitù di passaggio, in via principale per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in subordine per usucapione ventennale e, ancora in subordine, in via coattiva per interclusione. Il Tribunale aveva respinto l'azione negatoria e riconosciuto una servitù più ampia per usucapione; la Corte d'appello ha invece riformato parzialmente, accogliendo l'actio negatoria limitatamente a due particelle e riconoscendo solo una servitù di passaggio sulla particella indicata nell'atto di divisione del 1948, con larghezza di 1 metro, quale servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. I ricorrenti hanno dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe escluso ingiustamente l'usucapione della servitù, valorizzando una tolleranza non dimostrata e invertendo l'onere della prova; (2) nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. per travisamento della prova, assumendo che la Corte d'appello avesse letto erroneamente l'atto di divisione del 1948 e le planimetrie, negando in modo infondato l'esistenza di un secondo accesso e l'estensione del diritto di passaggio alle ulteriori particelle. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, affermando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso il travisamento della prova perché la Corte d'appello non aveva attribuito al documento del 1948 un contenuto oggettivamente diverso, ma ne aveva dato una interpretazione della portata negoziale, insindacabile in cassazione. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla tolleranza dell'uso del passaggio: in presenza di rapporti di parentela, l'uso protratto del fondo può essere qualificato come tollerato e la relativa valutazione resta riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 1062 c.c.
disciplina la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, che richiede l'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario e opere visibili e permanenti incompatibili con la libera condizione dei fondi
art. 1051 c.c.
richiamato come base della domanda di servitù coattiva per interclusione del fondo
art. 1144 c.c.
gli atti di tolleranza non possono fondare il possesso utile all'usucapione
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o con contenuto oggettivamente diverso da quello reale, non quando compie una mera valutazione del materiale probatorio
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la valutazione della tolleranza e della prova resta nel merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
mezzo dedotto per la censura di nullità della sentenza per travisamento della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
mezzo dedotto per omesso esame di fatto decisivo; la Corte evidenzia che la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito
Massime di principio
- Il travisamento della prova, censurabile in cassazione come violazione dell'art. 115 c.p.c., ricorre solo quando il giudice di merito fondi la decisione su prove inesistenti o su un contenuto oggettivamente diverso da quello risultante dagli atti; non ricorre quando si contesti la sola interpretazione o valutazione della prova.
- L'interpretazione dell'atto negoziale costitutivo di una servitù e la verifica della sua portata concreta appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti casi consentiti.
- Ai fini dell'usucapione di una servitù, l'uso prolungato e continuativo del passaggio normalmente è incompatibile con la mera tolleranza; tuttavia, la presenza di rapporti di parentela o di particolari relazioni familiari può giustificare la qualificazione dell'uso come tollerato, secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
- L'atto di tolleranza, per sua natura, esclude il possesso utile ad usucapire e non richiede una prova particolarmente incisiva da parte di chi ne deduce l'esistenza, essendo rimessa al giudice la qualificazione degli atti di fatto come tolleranza o come possesso.
- Per la configurabilità della servitù per destinazione del padre di famiglia occorrono l'originaria appartenenza dei fondi a un unico proprietario, la presenza di opere visibili e permanenti e la permanenza di tale situazione fino alla separazione della proprietà originaria.
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