Cassazione Penale, Ordinanza n. 21423/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha dedotto l'insussistenza del fatto, sostenendo di avere posto in essere esclusivamente atti di autolesionismo e di non avere esercitato violenza direttamente nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti. La censura mirava quindi a escludere la configurabilità del delitto contestato, valorizzando la natura solo autolesionistica della condotta e negando il requisito della violenza verso gli operanti. La Corte rileva però che tale prospettazione non si confronta con la ricostruzione fattuale compiuta nei due gradi di merito, fondata anche sul verbale di arresto in flagranza, da cui risultava che la condotta violenta era stata indirizzata anche verso gli operanti. Inoltre, anche volendo dare rilievo agli agiti autolesionistici, la Corte richiama il principio secondo cui la resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche da una condotta autolesionistica, quando questa sia finalizzata a impedire o contrastare il compimento di un atto d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse infondata perché non si confrontava con gli accertamenti di merito e, comunque, contrastava con un orientamento giurisprudenziale consolidato che ammette la configurabilità della resistenza anche in presenza di condotte autolesionistiche con finalità oppositiva. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, se finalizzata a impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La resistenza a pubblico ufficiale non richiede necessariamente una violenza fisica diretta contro l'operante, potendo essere integrata anche da comportamenti autolesionistici dell'agente quando abbiano lo scopo di ostacolare l'atto d'ufficio.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta con la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e con gli atti specificamente richiamati a sostegno della decisione.
- La mera qualificazione della condotta come autolesionistica non esclude la rilevanza penale se dagli accertamenti risulta una finalità oppositiva rispetto all'attività del pubblico ufficiale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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