Cassazione Penale, Sentenza n. 48590/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole dei delitti contestati (artt. 336 e 341-bis c.p.), articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità, lamentando rilievi assertivi circa l'idoneità della minaccia e una presunta contraddizione rispetto alla presenza di più persone nel reato di oltraggio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p., con richiesta che la Corte avesse omesso di motivare adeguatamente il diniego e di contestualizzare gli elementi ostativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, nel complesso, formulati in modo generico e consistessero in una richiesta di diversa valutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità. In particolare: il primo motivo non ha dimostrato alcuna contraddittorietà o insufficienza logica della motivazione della Corte territoriale (che aveva ritenuto la minaccia idonea e volto a costringere l'agente ad aprire una cella) e aveva chiarito la presenza di più persone al momento dell'oltraggio; il secondo motivo sulla tenuità è stato ritenuto una diversa valutazione di merito, priva di idonei elementi nuovi; il terzo motivo sulle attenuanti generiche non ha evidenziato profili di arbitrarietà nella valutazione della Corte, che aveva rilevato l'assenza di elementi positivi idonei a favore del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità colposa nella causa dell'inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
La Corte territoriale ha ricollegato la condotta del ricorrente a una minaccia ritenuta seria e idonea a condizionare l'operato dell'agente (volta a far aprire una cella in orario in cui l'accesso era precluso); la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione di fatto non sia sindacabile in sede di legittimità se non genericamente contestata
art. 341-bis cod. pen.
Quanto all'oltraggio, la Corte territoriale ha ritenuto integrato l'elemento della presenza di più persone sulla base della dichiarazione dell'agente (gli altri detenuti si erano allontanati proprio nel frangente dell'espressione oltraggiosa); la Cassazione ha escluso contraddittorietà nella motivazione
art. 131-bis cod. pen.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità è stata respinta perché formulata in termini generici e basata su una diversa valutazione di merito; la Corte ha richiamato gli elementi della pluralità di condotte illecite e l'intensità del dolo come ostativi al riconoscimento della tenuità
art. 133 cod. pen.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato: la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di specifici elementi positivi a favore del ricorrente e la Cassazione non ha ravvisato profili di arbitrarietà
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato nella parte istruttoria: il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi della norma e successive proroghe; assorbita come regola procedurale applicabile al caso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione o diversa valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono, di regola, inammissibili
- Per contestare la motivazione di merito occorre segnalare profili specifici di contraddittorietà, illogicità o insufficienza probatoria, non meri rilievi assertivi o generici
- L'applicazione della particolare tenuità (art. 131-bis) richiede elementi concreti e specifici che dimostrino la scarsa offensività del fatto e la modestia del dolo; l'evocazione generica non è sufficiente
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 133) presuppone l'esistenza di elementi positivi valutabili concretamente dal giudice; l'assenza di tali elementi può giustificare un diniego adeguatamente motivato
- Sulle questioni inerenti la sfera fattuale (p.es. idoneità della minaccia, presenza di più persone) il giudizio del giudice di merito prevale in Cassazione salvo che vi siano evidenti profili di irragionevolezza o contraddizione nella motivazione
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